Dussmann Service ottiene la riaffermazione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
Pubblicato il: 6/26/2025
Gli avvocati Filippo Martinez e Davide Moscuzza hanno assistito Dussmann Service S.r.l.
Con sei sentenze gemelle (nn. 5071, 5075, 5077, 5081, 5082 e 5084 del 2025), tutte pubblicate l’11 giugno 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Settima, ha accolto gli appelli proposti da Dussmann Service S.r.l., riformando le decisioni del TAR Toscana che avevano declinato la giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quella ordinaria. Le controversie riguardavano il diritto alla revisione dei prezzi maturato nell’ambito di contratti di appalto per servizi di pulizia stipulati tramite convenzioni Consip.
Il punto centrale delle decisioni è l’interpretazione dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, del Codice del processo amministrativo, che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alla clausola di revisione del prezzo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, ai sensi dell’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006. Il Consiglio di Stato ha chiarito che tale devoluzione opera oggettivamente, indipendentemente dalla natura vincolata o discrezionale dell’attività amministrativa, e che la giurisdizione esclusiva si estende sia all’an che al quantum della pretesa revisionale.
Le sentenze hanno respinto l’orientamento del TAR secondo cui, in presenza di clausole contrattuali dettagliate e autoapplicative, la controversia si risolverebbe in una mera pretesa di adempimento contrattuale, rientrante nella giurisdizione ordinaria. Il Consiglio ha invece affermato che anche in tali casi permane un potere pubblicistico, esercitato attraverso un’istruttoria amministrativa, che giustifica la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Inoltre, è stato sottolineato che la distinzione tra diritto soggettivo e interesse legittimo non può condizionare il riparto di giurisdizione nelle materie di giurisdizione esclusiva, pena la violazione dei principi costituzionali di effettività della tutela giurisdizionale, ragionevole durata del processo e giudice naturale precostituito per legge. È stato altresì stigmatizzato il rischio di una “giurisdizione ballerina”, che lascerebbe alle parti la possibilità di determinare il giudice competente in base alla formulazione contrattuale.
In conclusione, il Consiglio di Stato ha annullato le sentenze del TAR e ha rimesso le cause al primo giudice per l’esame del merito, compensando le spese del doppio grado in considerazione delle incertezze interpretative e delle oscillazioni giurisprudenziali in materia. Le decisioni costituiscono un importante chiarimento sul riparto di giurisdizione in tema di revisione prezzi nei contratti pubblici e rafforzano la tutela degli operatori economici nei confronti della pubblica amministrazione.