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Regione Campania ottiene conferma della legittimità sull’accreditamento PET-TC


Pubblicato il: 6/26/2025

Gli avvocati Gennaro Terracciano, Annunziata Abbinente e Giuseppina Auletta hanno assistito CE.DI.SA. S.r.l.; l’avvocato Rosanna Panariello ha rappresentato la Regione Campania.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5085/2025 (Registro generale 4350/2022), pubblicata il 12 giugno 2025, ha posto la parola fine alla complessa controversia amministrativa sul riconoscimento dell’accreditamento per l’erogazione delle prestazioni sanitarie PET-TC nella provincia di Salerno. A proporre ricorso era stata CE.DI.SA. S.r.l., società che si era vista escludere dall’ASL Salerno, mediante una serie di atti amministrativi e deliberazioni, in favore di altre strutture private idonee, sulla base dei criteri fissati dal Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro sanitario della Regione Campania.

L’appello avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Campania n. 2428/2021, che già aveva respinto le istanze di CE.DI.SA., si è concentrato su diversi punti: dalla qualificazione provvedimentale degli atti impugnati alla richiesta di sospensione del giudizio amministrativo per pendenza di una querela di falso in sede civile, nonché alla contestazione dei criteri di priorità utilizzati dall’ASL nel processo di accreditamento. Gli appellanti hanno, da un lato, contestato la natura non provvedimentale di alcune note amministrative, ritenendole invece idonee a incidere significativamente sulla loro posizione giuridica; dall’altro, hanno insistito sulla presunta necessità di sospendere il giudizio amministrativo in attesa della definizione delle controversie civili riguardanti titoli convenzionali delle strutture concorrenti.

Decisivo per la decisione del Consiglio di Stato è stato il rilievo giuridico, già posto dal TAR, secondo cui gli atti presi in esame risultano applicativi di provvedimenti commissariali (DCA n. 32/2016, n. 29/2017) non sospesi e quindi validi ed efficaci. In particolare, la documentazione in atti ha dimostrato come CE.DI.SA. non fosse in possesso di un’apparecchiatura PET-TC fissa nelle proprie sedi, requisito imprescindibile per l’accreditamento secondo i criteri vigenti. Il Collegio ha così ritenuto infondate sia le censure in diritto sia quelle in fatto, evidenziando come non vi fossero ragioni per sospendere il processo amministrativo: la pretesa pregiudizialità rispetto alle cause civili era priva di rilievo concreto nell’ambito della procedura amministrativa qui impugnata.

Sotto il profilo procedurale, il Consiglio di Stato ha inoltre chiarito che le delibere attestate dall’ASL Salerno sulle altre strutture concorrenti costituiscono atti endoprocedimentali, privi quindi di immediata lesività per il ricorrente. Per questi motivi, l’appello di CE.DI.SA. è stato definitivamente respinto e confermata in toto la sentenza di primo grado. Le spese del giudizio sono state compensate. La sentenza rafforza il principio secondo cui, in materia di accreditamento sanitario, solo il rigoroso rispetto dei requisiti tecnici e amministrativi consente di accedere alle provvidenze pubbliche e che la mera pendenza di giudizi civili sulle posizioni di terzi non può determinare la sospensione dei procedimenti amministrativi.