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Il Consiglio di Stato annulla il diniego VIA per eolico da 71 MW di Cogein Energy


Pubblicato il: 6/27/2025

L'Avvocato Francesco Vergara ha assistito Cogein Energy S.r.l.

Con sentenza n. 5098/2025, pubblicata il 12 giugno 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, ha accolto l’appello proposto da Cogein Energy S.r.l. (RG n. 305/2024), riformando la decisione del TAR Lazio n. 9558/2023 e annullando il decreto interministeriale n. 258 del 24 giugno 2022, con cui era stato espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale per un impianto eolico da realizzarsi in Basilicata e Puglia.

La vicenda trae origine dall’istanza presentata da Cogein Energy il 12 febbraio 2020 per ottenere la pronuncia di compatibilità ambientale (VIA) e la valutazione di incidenza ambientale (ViNCA) per un impianto eolico da 17 turbine, per una potenza complessiva di 71,40 MW. A seguito dell’inerzia ministeriale, la società aveva ottenuto dal TAR Lazio (sentenza n. 8781/2021) l’ordine di concludere il procedimento entro 120 giorni. Tuttavia, la Commissione Tecnica VIA-VAS aveva espresso parere negativo, seguito da un ulteriore parere contrario del Ministero della Cultura. Tali pareri avevano condotto all’adozione del decreto VIA negativo, impugnato dalla società.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondati tre motivi di appello. In primo luogo, ha censurato la sentenza del TAR per non aver disposto la regolarizzazione del deposito di documenti essenziali, che risultavano non visionabili per ragioni tecniche, pur essendo stati effettivamente depositati. Il Collegio ha chiarito che, trattandosi di atti impugnati, il TAR avrebbe dovuto acquisirli d’ufficio ai sensi dell’art. 46, comma 2, c.p.a., e che la loro mancata considerazione ha inficiato la validità della decisione di primo grado.

In secondo luogo, è stata riconosciuta l’erroneità della declaratoria di inammissibilità delle censure rivolte contro i pareri endoprocedimentali. Tali atti, sebbene formalmente istruttori, erano stati recepiti nel decreto VIA e ne costituivano parte integrante, risultando pertanto impugnabili unitamente al provvedimento finale.

Il terzo e decisivo profilo accolto ha riguardato la violazione dell’art. 25 del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.L. 77/2021. Il Consiglio ha stabilito che la competenza ad adottare il provvedimento VIA statale spetta ai direttori generali dei Ministeri dell’Ambiente e della Cultura, e non ai Ministri in persona. Poiché il decreto n. 258/2022 era stato adottato dai Ministri, è stato ritenuto viziato da incompetenza assoluta, vizio che, secondo consolidata giurisprudenza, non può essere sanato ai sensi dell’art. 21-octies della L. 241/1990.

In accoglimento dell’appello, il Consiglio di Stato ha quindi annullato il decreto VIA, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione, e ha condannato i Ministeri soccombenti al pagamento delle spese processuali in favore della società appellante, liquidate in complessivi euro 5.000,00 oltre accessori di legge. Le spese sono state invece compensate nei confronti di ISPRA, in quanto ente intervenuto solo nella fase istruttoria.

La sentenza rappresenta un importante precedente in materia di competenza amministrativa e di regolarità procedimentale nei procedimenti di valutazione ambientale, riaffermando il principio di legalità e la centralità del rispetto delle attribuzioni funzionali previste dalla legge.

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