Irpinia TV vede confermata l’assegnazione del canale LCN 19
Pubblicato il: 6/27/2025
Gli avvocati Lorenzo Lentini ed Eduardo de Ruggiero hanno assistito Irpinia TV s.r.l. L’avvocato Domenico Siciliano ha rappresentato Teleluna S.r.l.
Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, si è pronunciato con la sentenza n. 5108/2025 (R.G. 1640/2024), pubblicata il 12 giugno 2025, sul ricorso avanzato da Teleluna S.r.l. contro il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e nei confronti di Irpinia TV S.r.l., relativo all’assegnazione della numerazione LCN 19 nell’area tecnica AT14 Campania.
Il caso trae origine dal provvedimento ministeriale del 17 novembre 2022, con cui veniva preso atto dell’estinzione dell’autorizzazione FSMA di Teleluna e si disponeva la cessazione della diffusione del marchio TV Luna sul canale LCN 19. La numerazione veniva quindi rimessa nella disponibilità del Ministero ai sensi dell’art. 13, comma 18, dell’allegato A alla delibera AGCom n. 116/21/Cons, secondo cui l’attribuzione dei canali LCN è vincolata alla durata dell’autorizzazione. La decisione del Ministero si fondava sulla mancata tempestiva richiesta di rinnovo da parte di Teleluna.
Il TAR Lazio aveva in primo grado dichiarato improcedibile il ricorso di Teleluna per sopravvenuta carenza di interesse. Teleluna ha quindi proposto appello, contestando tale dichiarazione e sollevando motivi di violazione di legge e di eccesso di potere. Durante il procedimento, Irpinia TV ha eccepito l’inammissibilità dell’appello poiché nel maggio 2023 Teleluna aveva ceduto l’autorizzazione a trasmettere (FSMA) e la numerazione LCN 83 a terzi, ovvero alla società TV Multimidia s.r.l., perdendo così la legittimazione e l’interesse a contestare sia la decadenza dell’autorizzazione originaria sia la revoca e la riassegnazione della numerazione LCN 19.
Il Consiglio di Stato, nel valutare le eccezioni, ha ritenuto fondata quella di Irpinia TV. La pronuncia ha evidenziato che, nonostante il disposto dell’art. 111 c.p.c. sulla prosecuzione tra le parti originarie in caso di successione a titolo particolare, nel caso di specie la cessione riguardava una diversa autorizzazione (e quindi una differente numerazione LCN, ossia l’83) e non il diritto controverso dinanzi al giudice, corrispondente alla numerazione LCN 19. Inoltre, dal registro delle imprese e dagli elenchi AGCom, era risultato che Teleluna aveva cessato l’attività come fornitore di contenuti audiovisivi già nel febbraio 2024.
In conclusione, il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile l’appello per carenza delle condizioni soggettive dell’azione, in particolare per mancanza di legittimazione e interesse attuale di Teleluna rispetto all’oggetto della controversia. La sentenza dispone l’integrale compensazione delle spese tra le parti richiamando la particolarità della vicenda.