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Dussmann Service ottiene il riconoscimento della giurisdizione amministrativa nella controversia sulla revisione prezzi


Pubblicato il: 6/27/2025

Gli avvocati Filippo Martinez e Davide Moscuzza hanno assistito Dussmann Service S.r.l.

Il Consiglio di Stato, Sezione Settima, con sentenza n. 5150/2025 (n.r.g. 737/2025), pubblicata il 12 giugno 2025, ha accolto l’appello proposto da Dussmann Service S.r.l. contro Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ministero dell’Università e della Ricerca e I.C. 'Edmondo De Amicis' di Livorno, annullando la sentenza del TAR Toscana che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione sull’azione promossa dall’appaltatore per il riconoscimento della revisione dei prezzi nell’ambito di un appalto pubblico.

La controversia trae origine dalla richiesta di Dussmann Service, affidataria dei servizi di pulizia per l’istituto scolastico livornese in forza di una convenzione CONSIP, di vedersi riconoscere il diritto alla revisione prezzi, maturato a partire da settembre 2018 ai sensi dell’art. 115 del d.lgs. 163/2006, così come recepito nel contratto. Il TAR aveva rigettato il ricorso rilevando che la domanda attivava una mera pretesa di adempimento fondata su clausole contrattuali dettagliate, rimettendo dunque la giurisdizione al giudice ordinario.

Dussmann ha contestato tale ricostruzione, evidenziando che la revisione dei prezzi, anche quando dettagliatamente disciplinata dal contratto, resta regolata dalla cornice normativa pubblicistica – prevista obbligatoriamente dall’art. 115 del d.lgs. 163/2006 per i contratti di durata – e comporta comunque lo svolgimento di un’istruttoria da parte della stazione appaltante, con margini di esercizio del potere pubblico almeno per quanto riguarda l’attuazione ed il bilanciamento tra interesse pubblico e privato.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato l’appello e ha accolto l’impostazione di Dussmann, affermando che le controversie relative alla clausola di revisione prezzi ex art. 115 d.lgs. 163/2006, anche quando la quantificazione sia definita in modo puntuale dal contratto, sono ricomprese dalla giurisdizione esclusiva amministrativa individuata dall’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a. I giudici hanno riconosciuto che la normativa disciplina una materia specifica, segnata da un intreccio inestricabile tra diritti soggettivi e interessi legittimi, e che il meccanismo revisionale comporta comunque l’esercizio di un potere pubblicistico, anche quando lo stesso sia vincolato e poggi interamente su parametri oggettivi come gli indici ISTAT.

Centralità della decisione è la tutela del principio di concentrazione delle tutele giurisdizionali e il rigetto dell’idea secondo cui la sola analiticità della clausola contrattuale possa riversare la controversia sul giudice ordinario, lasciando a rischi di “giurisdizione ballerina” la scelta del giudice competente basata sulle intenzioni pattizie delle parti.

Il Consiglio di Stato ha così riformato la sentenza impugnata, dichiarando la giurisdizione amministrativa e rimettendo la causa al TAR per la decisione nel merito delle domande di Dussmann Service S.r.l. Considerate le incertezze giurisprudenziali in materia, le spese sono state integralmente compensate tra le parti.