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Il Consiglio di Stato conferma la vittoria delle società energetiche: illegittimi i dinieghi del Comune di Cervaro agli impianti fotovoltaici


Pubblicato il: 6/27/2025

L’avvocato Andrea Sticchi Damiani ha assistito le società Diano Valley Energy s.r.l., Lizard Renewables s.p.a., Global Energy s.r.l. e Sicily Sun Three s.r.l. L’avvocato Andrea Coletta ha rappresentato il Comune di Cervaro nel giudizio n. 5933/2024, l’avvocato Silvana Minchella nel giudizio n. 6027/2024, l’avvocato Biagio Davide Rossi nel giudizio n. 6111/2024 e l’avvocato Carlo Cerrito nel giudizio n. 6128/2024.

Con quattro sentenze gemelle pubblicate il 13 giugno 2025 (nn. 5151, 5152, 5153 e 5154/2025), il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, ha respinto gli appelli proposti dal Comune di Cervaro contro le decisioni del TAR Lazio – Sezione staccata di Latina che avevano accolto i ricorsi delle società Diano Valley Energy s.r.l., Lizard Renewables s.p.a., Global Energy s.r.l. e Sicily Sun Three s.r.l., tutte operanti nel settore delle energie rinnovabili. Le controversie riguardavano il diniego opposto dal Comune alle istanze di procedura abilitativa semplificata (PAS) per la realizzazione di impianti fotovoltaici in località Macerine-Collecedro, in zona industriale D/3.

In ciascun caso, il Comune aveva motivato il rigetto delle istanze con riferimento alla delibera consiliare n. 55 del 1° settembre 2021 e alla relativa relazione tecnico-istruttoria, che individuavano come “non idonee” alla localizzazione di impianti FER le zone industriali D2, D3 e D5, salvo limitate eccezioni. I giudici amministrativi di primo e secondo grado hanno ritenuto tale delibera illegittima, in quanto in contrasto con l’art. 3.1 della legge regionale n. 16/2011, che consente l’individuazione di aree non idonee solo nelle zone agricole, e con le linee guida statali del D.M. 10 settembre 2010, che impongono una valutazione puntuale e specifica delle caratteristiche dei siti.

Elemento centrale delle decisioni è stata la qualificazione delle aree interessate come “idonee” ex lege ai sensi dell’art. 22-bis del d.lgs. n. 199/2021, introdotto dal d.l. n. 13/2023 e convertito con modificazioni dalla legge n. 41/2023. Tale norma considera idonee le aree situate entro 300 metri dalle autostrade, in assenza di vincoli paesaggistici. In tutti i casi esaminati, i siti proposti per gli impianti ricadevano in tali condizioni, e il Comune non ha fornito prova dell’esistenza di vincoli ostativi.

Il Consiglio di Stato ha inoltre ribadito l’applicabilità del principio del tempus regit actum, secondo cui la legittimità del provvedimento amministrativo va valutata alla luce della normativa vigente al momento della sua adozione. Le censure del Comune, fondate su norme precedenti o su argomentazioni introdotte solo in giudizio (quali l’artificioso frazionamento dei progetti o la saturazione dell’area industriale), sono state qualificate come inammissibili integrazioni postume della motivazione.

Nel caso Sicily Sun Three s.r.l. (sentenza n. 5154/2025), il Comune aveva anche eccepito il difetto di legittimazione attiva della società, sostenendo che non avesse titolo sull’area. Il Consiglio ha respinto l’eccezione, chiarendo che la legittimazione ad agire va valutata in astratto e che, nel merito, il Comune avrebbe dovuto contestare la disponibilità dell’area entro il termine decadenziale previsto dalla normativa sulla PAS, cosa che non è avvenuta.

Tutte le sentenze hanno confermato l’illegittimità della delibera comunale n. 55/2021 nella parte in cui esclude in via generale le zone industriali dalla possibilità di insediamento di impianti FER, in contrasto con la normativa nazionale e regionale. Gli appelli del Comune sono stati respinti con condanna alle spese in ciascun giudizio, liquidate in 5.000 euro oltre accessori.

Le decisioni del Consiglio di Stato consolidano un orientamento giurisprudenziale favorevole alla promozione delle energie rinnovabili, riaffermando la prevalenza delle disposizioni legislative nazionali e delle linee guida statali sulle determinazioni discrezionali degli enti locali, specie quando queste si pongano in contrasto con obiettivi di interesse pubblico sovraordinato come la transizione energetica.