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Il Consiglio di Stato si pronuncia sul diniego all’installazione di un’antenna 5G in Valpolicella


Pubblicato il: 6/28/2025

L’avvocato Dario Meneguzzo ha assistito il Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella; l’avvocato Alessandro Tudor ha rappresentato Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.

Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, con sentenza n. 5158/2025 pubblicata il 13 giugno 2025 (RG 8921/2024), ha definito una controversia riguardante la realizzazione di un’infrastruttura per telecomunicazioni nel Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, in un’area tutelata dal vincolo paesaggistico della Valpolicella.

La vicenda trae origine dal rigetto, da parte del Comune, della richiesta presentata da INWIT S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A. per l’installazione di una stazione radio base, motivato dalla ritenuta incompatibilità con i valori paesaggistici tutelati dal D.M. 23/05/1957 e sancito anche dai pareri negativi delle Soprintendenze.

INWIT aveva impugnato il diniego davanti al TAR Veneto, che aveva accolto il ricorso, censurando il difetto di proporzionalità e ragionevolezza delle determinazioni comunali nonché la carenza di collaborazione nella valutazione di possibili misure di mitigazione e localizzazioni alternative dell’opera.

Il Comune ha proposto appello sostenendo la legittimità delle determinazioni adottate, sottolineando la ponderazione tra valori paesaggistici e sviluppo tecnologico e l’assenza di preclusioni all’individuazione di siti alternativi. INWIT, dal proprio canto, ha sostenuto che il diniego costituisse un divieto generalizzato, ostacolando lo sviluppo degli obiettivi nazionali della tecnologia 5G.

Il Consiglio di Stato, pur riconoscendo che l’installazione di infrastrutture di telecomunicazione costituisce opera di pubblica utilità, ha ribadito la necessità di salvaguardare i valori paesaggistici e la competenza tecnica discrezionale delle amministrazioni nella valutazione caso per caso. L’autorità preposta alla tutela del vincolo non può limitarsi ad affermazioni astratte, ma deve valutare puntualmente l’idoneità delle misure di mitigazione e l’effettiva compatibilità nel contesto, evidenziando che la richiesta di una completa non percepibilità dell’impianto equivale, in presenza di vincolo sull’intero territorio comunale, a un diniego aprioristico non ammesso dalla normativa vigente.

Nel merito, il Consiglio di Stato ha ritenuto che gli enti avrebbero dovuto motivare più analiticamente le ragioni del diniego rispetto alle misure progettuali proposte da INWIT e valutare possibili soluzioni alternative, ma ha comunque giudicato infondato l’appello del Comune, confermando la necessità per le amministrazioni di affrontare la questione in ottica di fattiva collaborazione. Sia l’appello principale che quello incidentale sono stati rigettati e le spese compensate tra le parti.

La decisione offre un importante chiarimento in tema di bilanciamento tra sviluppo delle reti di comunicazione e tutela del paesaggio, rifacendosi ai principi di adeguatezza, proporzionalità, motivazione e collaborazione fra enti pubblici e privati.