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Il Consiglio di Stato si pronuncia sulla regolazione regionale del gioco d’azzardo: legittime le prescrizioni della Regione Lazio


Pubblicato il: 6/28/2025

Gli Avvocati Filippo Lattanzi, Diego Campugiani e Sarah Parachini hanno assistito Codere Network s.p.a., Codwin s.r.l., Cristaltec Service s.r.l., Operbingo Italia s.p.a. e Se.Bi.Lot. s.r.l. l'Avvocato Tiziana Ciotola ha rappresentato la Regione Lazio.

Con la sentenza n. 5176/2025, pubblicata il 13 giugno 2025 (registro generale n. 8720/2024), il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ha respinto l’appello proposto da un gruppo di operatori del settore del gioco lecito contro la sentenza del TAR Lazio n. 10594/2024, confermando la legittimità della nota della Regione Lazio n. 32218 dell’11 gennaio 2023, recante chiarimenti applicativi alla legge regionale n. 5/2013, come modificata dalla l.r. n. 16/2022.

La controversia ha riguardato le prescrizioni introdotte dalla normativa regionale per contrastare il gioco d’azzardo patologico (GAP), tra cui la pausa obbligatoria di cinque minuti ogni trenta minuti di gioco, la riduzione della frequenza delle giocate, il divieto di fumo nei locali con apparecchi da gioco, la separazione fisica degli spazi e l’interruzione dell’attività in determinate fasce orarie. Le società appellanti, concessionarie e gestori di sale gioco e bingo, hanno contestato la legittimità della nota regionale, ritenendola innovativa, tardiva e lesiva della libertà di impresa, nonché invasiva delle competenze statali in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate tutte le censure. In primo luogo, ha chiarito che la nota impugnata non ha natura innovativa, ma si limita a fornire indicazioni operative per l’attuazione delle prescrizioni legislative già vigenti, senza precludere agli esercenti la possibilità di adottare modalità alternative di adempimento. La nota, pertanto, non introduce nuovi obblighi, ma specifica modalità ritenute idonee a garantire il rispetto della normativa, offrendo certezza agli operatori e vincolando l’amministrazione a non sanzionare chi vi si conformi.

Quanto alla legittimità costituzionale delle disposizioni regionali, il Collegio ha ribadito che la disciplina in materia di prevenzione della ludopatia rientra nella competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di tutela della salute, come già affermato dalla Corte costituzionale. Le misure contestate, quali la pausa obbligatoria e la limitazione della frequenza delle giocate, sono finalizzate a prevenire comportamenti compulsivi e a tutelare soggetti vulnerabili, e non incidono sulle regole tecniche di produzione degli apparecchi, che restano di competenza statale.

Il Consiglio ha inoltre escluso la violazione della libertà di impresa, osservando che le limitazioni imposte sono giustificate da un interesse pubblico prevalente, quale la tutela della salute, e che nel settore del gioco, per la sua intrinseca pericolosità e propensione a fenomeni patologici, è legittimo un bilanciamento più restrittivo rispetto ad altri ambiti economici. Le misure regionali sono state ritenute proporzionate e non arbitrarie, anche in considerazione della possibilità per gli operatori di adottare soluzioni tecniche compatibili con le prescrizioni senza modificare gli apparecchi.

La sentenza conferma l’orientamento giurisprudenziale volto a riconoscere alle Regioni un ampio margine di intervento nella regolazione del gioco lecito, purché finalizzato alla tutela della salute pubblica e rispettoso dei principi fondamentali della legislazione statale. In ragione della complessità e novità delle questioni trattate, il Consiglio ha disposto la compensazione delle spese del giudizio d’appello.