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Haemonetics Italia ottiene conferma dell’esclusione di Instrumentation Laboratory nella gara ASST Sette Laghi


Pubblicato il: 6/28/2025

L’avvocato Filippo Pacciani ha assistito Haemonetics Italia S.r.l.; gli avvocati Manuela Carone e Annunziata Timpano hanno rappresentato l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi; l’avvocato Piero Fidanza ha assistito Instrumentation Laboratory S.p.a.

Con la sentenza n. 5179/2025, nel procedimento n. 1716/2025, il Consiglio di Stato, Sezione Terza, ha rigettato l’appello proposto da Instrumentation Laboratory S.p.a. confermando così la decisione del TAR Lombardia (sentenza n. 356/2025) che aveva escluso la società aggiudicataria dalla procedura di gara bandita dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi per la fornitura quadriennale di cartucce per test di coagulazione e il noleggio di sistemi diagnostici connessi.

All’origine del contenzioso vi era la scelta dell’ASST, poi impugnata da Haemonetics Italia S.r.l., seconda classificata, che aveva contestato la conformità dell’offerta di Instrumentation Laboratory. Più precisamente, le contestazioni vertevano sulla presunta non idoneità di metà delle cartucce modello “Complete” offerte da Instrumentation Laboratory a soddisfare uno dei requisiti tecnici essenziali richiesti dal capitolato di gara, ovvero la possibilità di valutare la via intrinseca ed estrinseca della coagulazione, con e senza eparinasi, ai fini della terapia eparinica. Gli accertamenti tecnici, affidati prima all’Università degli Studi di Milano e poi all’Istituto Superiore di Sanità, avevano confermato la parziale inidoneità di tali cartucce.

Il TAR, in primo grado, aveva dunque ritenuto che la legge di gara imponesse che tutte le cartucce offerte, e non solo una loro parte o tipologia, dovessero essere capaci di svolgere tutte le funzioni elencate all’art. 3 del capitolato speciale. L’interpretazione della stazione appaltante e di Instrumentation Laboratory, secondo cui era sufficiente che l’offerta nel complesso coprisse tutte le funzioni richieste, era stata esclusa. Il principio affermato è che l’omogeneità funzionale e la piena confrontabilità tra le offerte richiede che ciascun prodotto fornito rispetti integralmente tutti i requisiti minimi.

Nel giudizio di appello, Instrumentation Laboratory ha insistito sul fatto che l’offerta, nel suo insieme, era idonea a soddisfare tutte le esigenze cliniche della commessa, sottolineando la differenziazione delle cartucce per i diversi reparti e la presunta conformità della fornitura alle esigenze delle sedi coinvolte. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha valutato privo di fondamento questo assunto, ritenendo che dalla lex specialis non emergesse alcuna apertura alla possibilità che solo parte della fornitura soddisfacesse alcuni dei requisiti tecnici richiesti. L’unica interpretazione conforme a parità di trattamento tra concorrenti resta quella adottata in primo grado: ciascuna delle 1912 cartucce richieste dovrà presentare tutte le caratteristiche tecniche previste.

Inoltre, il Consiglio ha precisato che il principio del risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. 36/2023, addotto dall’appellante, non può mai derogare ai principi di chiarezza, confronto e trasparenza della gara, né essere strumentalizzato per legittimare offerte non pienamente rispondenti alle prescrizioni della lex specialis.

Il ricorso in appello è stato dunque respinto. Le spese di lite sono state compensate, considerando la particolarità della questione interpretativa.

La sentenza si pone come un importante precedente in materia di interpretazione delle regole di gara e ribadisce la necessità che i requisiti tecnici prescritti per ogni singolo prodotto siano integralmente rispettati ai fini della validità dell’offerta.