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Il Consiglio di Stato conferma lo stop alla CNPADC: i Ministeri vincono sul fronte dell’autonomia statutaria


Pubblicato il: 6/28/2025

L’Avvocato Francesco Giammaria, insieme agli Avvocati Aristide Police e Filippo Degni, ha affiancato la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (CNPADC).

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5182/2025 (ricorso n. 4213/2023), ha posto la parola fine sull’annosa controversia tra la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (CNPADC) e i Ministeri vigilanti avente ad oggetto l’obbligatorietà dell’iscrizione dei tirocinanti dotati di partita IVA. L’appello della Cassa contro il diniego ministeriale alle modifiche statutarie è stato respinto, confermando la sentenza del TAR Lazio ma con una diversa motivazione di fondo.

La vicenda si origina da alcune delibere con cui la Cassa aveva previsto, nelle modifiche statutarie sottoposte all’approvazione ministeriale, di estendere l’obbligo di iscrizione anche ai tirocinanti commercialisti in possesso di partita IVA o di coloro che, avendo terminato il tirocinio, esercitassero attività autonoma riferibile alla professione. L’obiettivo dichiarato era prevenire contenziosi rispetto all’iscrizione dei tirocinanti alla Gestione separata INPS anziché alla Cassa.

Tuttavia, entrambe le Amministrazioni vigilanti hanno negato l’approvazione, richiedendo una norma di rango primario che modificasse l’attuale assetto legale, sottolineando anche profili di genericità e disparità di trattamento delle modifiche proposte.

La decisione del Consiglio di Stato affronta due profili fondamentali. In primo luogo, sconfessa la dichiarazione di inammissibilità adottata dal TAR per mancata notifica all’INPS quale controinteressato, affermando che l’INPS, quale ente pubblico, non è titolare di interesse privato ma persegue l’interesse pubblico rappresentato già dagli stessi Ministeri, spettando loro la rappresentanza in giudizio.

Nel merito, l’elemento giuridico decisivo richiamato dal Collegio è la riserva di legge stabilita dall’art. 2 della legge n. 100/1963: l’obbligatorietà d’iscrizione presso la CNPADC riguarda esclusivamente i dottori commercialisti iscritti all’albo che esercitano la professione in modo continuativo. Questa norma primaria, e le sue successive ricezioni nello Statuto e nella disciplina di settore, impediscono ogni ampliamento per via amministrativa o statutaria della platea degli iscritti, vincolando la Cassa al quadro legislativo vigente. La privatizzazione delle casse professionali, richiamata dalla difesa della CNPADC, non scalfisce tale limite, dato che l’autonomia statutaria e gestionale non può superare la perimetrazione legale dettata dalla legge istitutiva.

Il Consiglio di Stato ritiene, così, infondato l’appello della Cassa e ribadisce che ogni modificazione all’ambito soggettivo degli iscritti alla previdenza di categoria va riservata al legislatore. La complessità e la novità della questione induce la compensazione integrale delle spese di giudizio.