Il Consiglio di Stato dichiara improcedibile l’appello del Patronato ANMIL: i Ministeri restano indenni dal risarcimento
Pubblicato il: 6/30/2025
Gli avvocati Corrado Carrubba e Raffaella Chiummiento hanno assistito il Patronato ANMIL.
Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, con la sentenza n. 5184/2025 depositata il 13 giugno 2025 (RG 3221/2023), ha dichiarato improcedibile l’appello proposto dal Patronato ANMIL contro il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’INPS.
La controversia era incentrata sulla richiesta di risarcimento danni avanzata dal Patronato ANMIL in relazione a un presunto, colpevole e ingiustificato ritardo del Ministero del Lavoro nell’erogazione del saldo del finanziamento per l’annualità 2017. L’appello era stato proposto dopo la sentenza sfavorevole in primo grado pronunciata dal TAR Lazio (n. 11759/2022).
Durante il procedimento dinanzi al Consiglio di Stato, con ordinanza n. 3184/2025, era stata disposta una verificazione per accertare l’esistenza e la quantificazione del danno economico lamentato dal Patronato. Tuttavia, il 10 giugno 2025, la parte appellante ha depositato una nota di rinuncia all’appello, anticipando così la chiusura del contenzioso.
L’elemento giuridico di rilievo è stato il rilievo della rinuncia all’appello, da cui il Collegio ha tratto la sopravvenuta carenza di interesse dell’ANMIL al mantenimento del processo ai sensi dell’art. 84, comma 3, c.p.a., nonostante la rinuncia non fosse stata formulata con tutte le formalità richieste. Il Consiglio di Stato ha dunque dichiarato improcedibile il ricorso d’appello, ponendo termine al procedimento senza entrare nel merito delle ulteriori questioni istruttorie, compresa la verificazione disposta e la relativa istanza di proroga avanzata dal Verificatore.
Infine, la sentenza dispone la compensazione delle spese processuali tra le parti e pone a carico della parte ricorrente il compenso e le spese eventualmente maturate dal Verificatore, da liquidarsi su richiesta entro 100 giorni dalla comunicazione della decisione.
Il provvedimento mette fine alla fase di appello della vertenza evidenziando ancora una volta il rilievo dell’interesse attuale alla prosecuzione del giudizio in presenza di una rinuncia.

