Italpol ottiene conferma dal Consiglio di Stato: esclusa ICTS e annullata l’aggiudicazione SEA per irregolarità nella cauzione
Pubblicato il: 6/30/2025
Gli avvocati Giorgio Fraccastoro e Alice Volino hanno assistito Italpol Vigilanza s.r.l. Gli avvocati Piergiuseppe Venturella, Francesco Verrastro e Marco Monaco Sorge hanno rappresentato ICTS Italia a socio unico s.r.l. L’avvocato Giuseppe Franco Ferrari ha assistito S.E.A. Società per Azioni Esercizi Aeroportuali s.p.a.
Con sentenza n. 5194/2025, pubblicata il 13 giugno 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ha respinto gli appelli proposti da SEA s.p.a. e da ICTS Italia a socio unico s.r.l., confermando la sentenza del TAR Lombardia n. 3546/2024 che aveva annullato l’aggiudicazione della gara per i servizi di sicurezza presso gli aeroporti di Milano Linate e Malpensa, del valore di oltre 66 milioni di euro, in favore di ICTS.
La vicenda trae origine dalla procedura negoziata indetta da SEA, conclusasi con l’aggiudicazione a ICTS, prima classificata con 91,47 punti, davanti al raggruppamento guidato da Italpol Vigilanza s.r.l., seconda con 90,73 punti. Italpol ha impugnato l’aggiudicazione, contestando la validità della cauzione provvisoria presentata da ICTS, ritenuta inferiore del 30% rispetto a quanto richiesto dalla lex specialis. ICTS aveva infatti applicato una riduzione dell’importo sulla base del possesso della certificazione ISO 9001, richiamando l’art. 106, comma 8, del d.lgs. n. 36/2023. Tuttavia, tale norma è espressamente esclusa per i settori speciali, come quello aeroportuale, ai sensi dell’art. 141 del medesimo decreto.
Il TAR aveva accolto il ricorso di Italpol, ritenendo che l’integrazione della cauzione, effettuata da ICTS solo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, violasse i principi di immodificabilità dell’offerta e di par condicio tra i concorrenti. Il Consiglio di Stato ha confermato tale impostazione, chiarendo che il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per sanare irregolarità relative alla cauzione provvisoria se questa non è stata validamente costituita entro il termine di presentazione delle offerte.
Il Collegio ha ritenuto infondate le censure di SEA, secondo cui l’errore nell’importo della cauzione sarebbe stato scusabile, e ha respinto anche l’appello incidentale di ICTS, che lamentava ultrapetizione da parte del TAR. È stato ribadito che la questione dell’errore scusabile era logicamente implicita nelle doglianze di Italpol e che la stazione appaltante non poteva legittimamente accettare una garanzia integrativa con efficacia successiva al termine di scadenza.
La sentenza ha quindi confermato l’illegittimità dell’aggiudicazione a ICTS, sancendo la correttezza dell’esclusione disposta dal TAR. In considerazione della complessità della vicenda, le spese del giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.