Il Consiglio di Stato conferma i limiti orari del Comune di Bassano: respinto l’appello di Tryon s.r.l.
Pubblicato il: 6/30/2025
Gli avvocati Alberto Gaz ed Enrico Gaz hanno rappresentato Tryon s.r.l.; l’avvocato Fabio Roberto Favero ha assistito il Comune di Bassano del Grappa; gli avvocati Chiara Drago, Luisa Londei, Giacomo Quarneti e Cristina Zampieri hanno rappresentato la Regione del Veneto; l’avvocato Maria Luisa Brundu ha assistito Ares Sardegna.
Con sentenza n. 5195/2025, pubblicata il 13 giugno 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ha respinto l’appello proposto da Tryon s.r.l. contro la sentenza del TAR Veneto n. 1374/2023, confermando la legittimità dell’ordinanza sindacale n. 155 del 23 aprile 2020 del Comune di Bassano del Grappa, che disciplina gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco lecito con vincita in denaro.
La società appellante aveva impugnato tale ordinanza, nonché la precedente n. 1 del 2018 e la delibera consiliare n. 56 del 2017, lamentando, tra le altre cose, la violazione delle garanzie partecipative, il difetto di istruttoria, l’irragionevolezza del provvedimento e la sua incidenza sproporzionata sull’attività economica. Tryon aveva inoltre chiesto il risarcimento del danno e sollevato una questione pregiudiziale da rimettere alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate tutte le censure. In particolare, ha confermato che l’art. 50, comma 7, del TUEL attribuisce ai sindaci il potere di regolamentare gli orari delle attività economiche, anche per finalità sanitarie, come la prevenzione della ludopatia. Tale potere è stato ritenuto legittimamente esercitato dal Comune, anche alla luce della L.R. Veneto n. 38/2019 e della DGRV n. 2006/2019, che prevedono fasce orarie minime di interruzione del gioco, lasciando ai Comuni la possibilità di introdurre ulteriori restrizioni in base alle specificità locali.
Il Collegio ha ritenuto adeguata l’istruttoria svolta dal Comune, fondata su dati forniti dall’ULSS competente e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che evidenziavano un aggravamento del fenomeno della ludopatia. È stata altresì esclusa la necessità di comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di un atto a contenuto generale. Quanto alla disparità di trattamento tra sale giochi e altri esercizi, il Consiglio ha ritenuto giustificata la differenziazione in ragione della diversa natura dell’offerta di gioco.
Infine, è stata rigettata la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, ritenendo che le restrizioni orarie imposte siano proporzionate e compatibili con il diritto dell’Unione, in quanto giustificate da esigenze imperative di interesse generale, quali la tutela della salute pubblica.
In conclusione, l’appello è stato respinto e Tryon s.r.l. è stata condannata alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti costituite, liquidate in 3.000 euro ciascuna.