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Sport e Salute vince in appello: legittima la gara per la concessione dei servizi al Foro Italico


Pubblicato il: 6/30/2025

Gli avvocati Massimo Ranieri, Fabio Cintioli e Paolo Giugliano hanno assistito Sport e Salute s.p.a.; gli avvocati Aristide Police e Filippo Degni hanno rappresentato Events Planning & Catering s.r.l.; l'avvocato Mattia Matarazzo ha rappresentato Fast Eat Italy s.r.l.; l'avvocato Stefano Cassamagnaghi ha affiancato Ristogest s.r.l.

Con sentenza n. 5196/2025, pubblicata il 13 giugno 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ha respinto l’appello proposto da Events Planning & Catering s.r.l. (EPC) contro la sentenza del TAR Lazio n. 14437/2024, confermando la legittimità della procedura di gara indetta da Sport e Salute s.p.a. per l’affidamento in concessione dei servizi di somministrazione, ristorazione e catering presso il Parco del Foro Italico di Roma.

La gara, del valore complessivo stimato in oltre 55 milioni di euro per cinque anni, era stata contestata da EPC, gestore uscente, che lamentava l’insostenibilità economico-finanziaria del Piano Economico Finanziario (PEF) posto a base di gara. Secondo la ricorrente, il PEF sovrastimava i ricavi e sottostimava i costi, in particolare quelli relativi al personale occasionale, rendendo impossibile la formulazione di un’offerta sostenibile.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate tutte le censure. In primo luogo, ha escluso che la sentenza di primo grado fosse viziata per essere stata emessa in forma semplificata, rilevando che il TAR aveva correttamente esercitato il proprio potere discrezionale, nel rispetto del contraddittorio e dei presupposti processuali.

Nel merito, il Collegio ha ribadito che il PEF predisposto da Sport e Salute era basato su dati attendibili, tra cui il fatturato effettivamente conseguito da EPC nel 2023, pari a circa 12 milioni di euro. È stato ritenuto legittimo assumere tale anno come riferimento, non essendo emersa alcuna prova dell’eccezionalità di tale esercizio. Inoltre, la stima dei ricavi per il primo anno della nuova concessione era stata prudenzialmente fissata a 8,6 milioni di euro, con una crescita progressiva.

Quanto ai costi del personale, il Consiglio ha rilevato che il PEF considerava una spesa superiore a quella effettivamente sostenuta da EPC per il personale stabile, lasciando margine per coprire anche i costi del personale occasionale. È stata altresì esclusa la sussistenza di un indebito trasferimento di rischi al concessionario, trattandosi di oneri tipici della concessione, coerenti con il principio del trasferimento del rischio operativo.

Il Collegio ha inoltre sottolineato che alla gara avevano partecipato quattro operatori economici, tre dei quali avevano presentato offerte con rialzi del 30% sul canone minimo, dimostrando la sostenibilità del modello economico proposto.

Infine, è stata rigettata l’istanza istruttoria avanzata da EPC, ritenuta inidonea a superare l’onere probatorio gravante sulla parte appellante. In considerazione della complessità della vicenda, le spese del giudizio di appello sono state integralmente compensate tra le parti.