Il Consiglio di Stato conferma il GSE: rigettati tre appelli di Alaimo Costruzioni sugli incentivi per l’efficienza energetica
Pubblicato il: 6/30/2025
L’avvocato Carlo Comandè ha assistito Alaimo Costruzioni s.r.l.; gli avvocati Giorgio Fraccastoro e Antonio Pugliese hanno rappresentato Gestore dei servizi energetici – GSE s.p.a.
Con tre sentenze gemelle, nn. 5203, 5204 e 5205 del 2025, pubblicate il 13 giugno 2025, la Sezione Seconda del Consiglio di Stato ha respinto gli appelli proposti da Alaimo Costruzioni s.r.l. contro altrettante decisioni del TAR Lazio (nn. 12344, 12349 e 12369 del 2024), confermando la legittimità dei provvedimenti con cui il GSE aveva revocato gli incentivi concessi per interventi di efficientamento energetico su immobili del Comune di Favara e richiesto la restituzione delle somme già erogate.
In tutti e tre i casi, la società appellante, qualificata come Energy Service Company (E.S.Co.), aveva stipulato contratti di rendimento energetico con il Comune di Favara per la riqualificazione di impianti termici in edifici pubblici (tra cui una piscina e un palazzetto dello sport), accedendo agli incentivi previsti dal D.M. 28 dicembre 2012. A seguito di verifiche ispettive, il GSE aveva riscontrato la mancanza dei requisiti tecnici e documentali richiesti per il mantenimento degli incentivi, avviando procedimenti conclusisi con la revoca dei benefici e la richiesta di restituzione delle somme.
Alaimo Costruzioni aveva impugnato tali provvedimenti, lamentando carenze istruttorie, violazioni del diritto al contraddittorio e difetti di motivazione, nonché contestando nel merito le valutazioni tecniche del GSE. In particolare, la società sosteneva che gli impianti fossero correttamente dimensionati e dotati di sistemi di termoregolazione e smaltimento del calore, e che, in quanto E.S.Co., non fosse tenuta a produrre le fatture delle spese sostenute.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate tutte le censure. In primo luogo, ha escluso la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, rilevando che il GSE aveva dato adeguato conto delle osservazioni presentate dalla società. Nel merito, ha confermato la correttezza delle valutazioni tecniche del Gestore, evidenziando che: la stima del fabbisogno energetico era basata su dati storici non aggiornati e non era supportata da elementi idonei a verificare il corretto dimensionamento degli impianti; mancavano documenti essenziali, come il libretto di centrale aggiornato e l’attestato di prestazione energetica post-intervento; l’esonero documentale previsto per le E.S.Co. in fase di accesso agli incentivi non esclude l’obbligo di conservare ed esibire le fatture in sede di verifica.
Il Collegio ha inoltre ribadito che, trattandosi di provvedimenti plurimotivati, era sufficiente la fondatezza anche di una sola delle ragioni addotte dal GSE per giustificare la legittimità dell’atto.
In conclusione, gli appelli sono stati respinti e Alaimo Costruzioni è stata condannata al pagamento delle spese processuali in favore del GSE, liquidate in 4.000 euro per ciascun giudizio.