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GSE ottiene il via libera dal Consiglio di Stato sull’algoritmo degli incentivi fotovoltaici


Pubblicato il: 7/1/2025

Gli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola e Antonio Pugliese hanno difeso il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.; l’avvocato Andrea Sticchi Damiani ha assistito le società appellanti Energia Fotovoltaica 29 s.r.l. ed Energia Fotovoltaica 34 s.r.l.

Con tre sentenze gemelle, pubblicate il 13 giugno 2025 (n. 5206/2025, n. 5207/2025 e n. 5208/2025, rispettivamente nei ricorsi n. 2895/2024, 2896/2024 e 2897/2024), la Sezione Seconda del Consiglio di Stato ha respinto gli appelli proposti da due società operanti nel settore delle energie rinnovabili, confermando la legittimità degli atti adottati dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. in materia di rimodulazione della Tariffa Fissa Omnicomprensiva (TFO) per impianti fotovoltaici incentivati ai sensi del D.M. 5 luglio 2012.

Le società appellanti avevano impugnato, in primo grado, la sospensione dell’erogazione degli incentivi a partire da settembre 2022 e la successiva rideterminazione degli importi dovuti per gli anni 2021 e 2022, disposta dal GSE con provvedimenti del marzo 2023. Tali atti erano stati adottati in attuazione dell’art. 26 del D.L. 91/2014 (cd. “spalma incentivi”), che ha previsto una rimodulazione in diminuzione della componente incentivante della TFO, calcolata secondo le modalità previste dall’art. 5, comma 1, secondo periodo, del D.M. 5 luglio 2012.

Le appellanti hanno dedotto numerosi motivi di gravame, tra cui l’illegittimità della sospensione degli incentivi, la violazione del principio del legittimo affidamento, la disparità di trattamento rispetto ad altri operatori, l’erronea interpretazione della normativa europea e nazionale in materia di energie rinnovabili, nonché l’illegittimità del recupero delle somme già erogate.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati tutti i motivi di appello. In particolare, ha chiarito che la TFO è una tariffa fissa e onnicomprensiva, che non prevede una doppia remunerazione dell’energia prodotta (tariffa + prezzo zonale), ma un unico corrispettivo che include anche la valorizzazione economica dell’energia elettrica ritirata. La rimodulazione disposta dal GSE, mediante l’adeguamento dell’algoritmo di calcolo, è stata ritenuta conforme alla normativa di settore e giustificata dall’anomalo incremento dei prezzi dell’energia verificatosi nel biennio 2021-2022, che aveva determinato l’erogazione di importi superiori a quelli previsti dalla convenzione.

Il Collegio ha inoltre escluso che la rettifica dell’algoritmo costituisse un atto di autotutela, trattandosi di una mera operazione tecnica vincolata, necessaria per garantire il rispetto del limite massimo della TFO. È stata altresì esclusa la violazione del principio del legittimo affidamento, in quanto i produttori avevano aderito volontariamente a un regime tariffario fisso, sottraendosi al rischio di mercato, e non potevano quindi pretendere l’applicazione di criteri di mercato in caso di aumento dei prezzi.

Quanto alla normativa europea, il Consiglio ha ritenuto che il Regolamento UE 2022/1854, che introduce un tetto ai ricavi di mercato, non fosse applicabile alla fattispecie, trattandosi di un regime di incentivazione non basato sulla vendita dell’energia sul mercato. È stata infine esclusa la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, in assenza di dubbi interpretativi sulla compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell’Unione.

In conclusione, il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità dell’operato del GSE, respingendo integralmente gli appelli e compensando le spese di lite in considerazione della complessità delle questioni trattate.