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Gepa ottiene il subentro: il Consiglio di Stato annulla l’aggiudicazione a Becton Dickinson per difetto di apirogenicità


Pubblicato il: 7/1/2025

Gli avvocati Giuliano Di Pardo e Flavio Lorusso hanno assistito Becton Dickinson Italia S.p.A. L’avvocato Micaela Grandi ha rappresentato Gestione Elettromedicali Prodotti per Analisi S.r.l. (GEPA).

Con le sentenze gemelle n. 5217/2025 e n. 5218/2025, pubblicate il 16 giugno 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Terza, ha respinto i ricorsi in appello proposti da Becton Dickinson Italia S.p.A. (BD) contro le decisioni del T.A.R. Piemonte che avevano annullato le aggiudicazioni dei lotti n. 68 e n. 69 della gara centralizzata bandita dalla Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. (S.C.R. Piemonte) per la fornitura di aghi, siringhe e deflussori destinati alle ASR delle regioni Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta e Molise. In entrambi i casi, il Consiglio ha confermato il diritto di GEPA al subentro negli accordi quadro e nei contratti esecutivi.

Elemento centrale della controversia è stato il difetto del requisito tecnico dell’apirogenicità delle siringhe offerte da BD. La società appellante aveva sostenuto che, poiché l’ago fornito con la siringa era apirogeno e unico elemento a contatto con il paziente, il requisito potesse ritenersi soddisfatto. Tuttavia, i giudici hanno ritenuto tale interpretazione non conforme alla legge di gara, che richiedeva espressamente l’apirogenicità dell’intero dispositivo, siringa inclusa, come previsto dall’art. 4.2.1 del Capitolato tecnico.

Il Consiglio ha inoltre chiarito che GEPA non era tenuta a proporre ricorso incidentale nei precedenti giudizi sull’esclusione di BD, poiché l’interesse a contestare l’ammissione dell’offerta è sorto solo a seguito della nuova aggiudicazione. La distinzione tra le fasi procedimentali di esclusione e aggiudicazione ha giustificato la piena legittimità dell’azione proposta da GEPA.

In entrambi i giudizi, è emerso che BD non ha fornito in sede di gara la documentazione necessaria a dimostrare l’apirogenicità delle siringhe offerte. Il tentativo di dimostrare tale requisito in giudizio, mediante analogie con altri prodotti della stessa linea produttiva, è stato ritenuto inammissibile, in quanto privo di riscontri documentali specifici e tempestivi.

Il Consiglio ha anche respinto le eccezioni relative alla mancata evocazione in giudizio delle amministrazioni sanitarie aderenti all’accordo quadro, ribadendo che, in caso di gara gestita da una centrale di committenza, quest’ultima è l’unico soggetto responsabile della procedura. È stata confermata la condanna alle spese in capo a BD in entrambi i giudizi, non ricorrendo alcuna delle eccezionali ragioni che giustificherebbero la compensazione.

Infine, è stato escluso che il principio del risultato, di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023, potesse giustificare l’aggiudicazione a BD in ragione della maggiore economicità dell’offerta. La qualità della prestazione, e in particolare la sicurezza sanitaria garantita dall’apirogenicità, è stata ritenuta prevalente rispetto al mero profilo economico.

 

Le due decisioni, adottate nella camera di consiglio del 5 giugno 2025, rafforzano il principio secondo cui il rispetto integrale dei requisiti tecnici previsti dalla legge di gara costituisce condizione imprescindibile per la validità dell’offerta, e confermano il diritto di GEPA a subentrare nei contratti relativi ai lotti 68 e 69.