Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Accesso negato: Manta Logistics non ottiene il PEF integrale di Piombino Industrie, il Consiglio di Stato conferma il diniego


Pubblicato il: 7/1/2025

Gli avvocati Federico De Meo ha assistito Piombino Industrie Marittime s.r.l.; gli avvocati Beniamino Carnevale, Alessandro Matteo Ezechieli, Alfredo De Filippis e Fabio Liuni hanno assistito Manta Logistics s.r.l.

Con le sentenze n. 5247/2025 e n. 5249/2025, pubblicate il 16 giugno 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Settima, ha respinto due distinti appelli proposti da Manta Logistics s.r.l. avverso le sentenze del T.A.R. Toscana n. 473/2025 e n. 673/2025, confermando il diniego parziale all’accesso al Piano Economico Finanziario (PEF) presentato da Piombino Industrie Marittime s.r.l. nell’ambito del procedimento di estensione della concessione demaniale marittima ex art. 24 reg. es. cod. nav.

Manta Logistics, già ricorrente in altri giudizi volti a ottenere l’affidamento in concessione di aree portuali nel Porto di Piombino, aveva chiesto l’ostensione integrale del PEF, ritenendo che i dati oscurati fossero necessari per la propria difesa nei contenziosi pendenti. L’Autorità portuale aveva invece trasmesso il documento con omissis relativi a strategie imprenditoriali, fonti di finanziamento, investimenti e caratteristiche prestazionali, accogliendo parzialmente l’opposizione della controinteressata Piombino Industrie.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate le doglianze di Manta, osservando che la società non ha dimostrato in modo concreto e specifico il nesso di strumentalità necessaria tra i dati oscurati e le esigenze difensive nei giudizi già instaurati. In particolare, Manta non ha partecipato al procedimento di estensione della concessione, né ha presentato osservazioni o istanze concorrenti, né ha dedotto nei giudizi pendenti censure fondate sui dati non ostesi del PEF.

I giudici hanno ribadito che il diritto di accesso difensivo non può essere esercitato in modo generico o esplorativo, ma richiede la dimostrazione di un interesse attuale, concreto e diretto, collegato a una situazione giuridica tutelabile. In assenza di tale dimostrazione, prevale l’esigenza di riservatezza delle informazioni tecniche e commerciali contenute nel PEF, che, secondo le Linee Guida dell’Autorità, includono dati sensibili come ROI, WACC, flussi di cassa, investimenti e strategie operative.

Il Consiglio ha inoltre dichiarato improcedibili gli appelli incidentali proposti dall’Autorità portuale, in quanto condizionati all’eventuale accoglimento degli appelli principali, poi respinti. Le spese del giudizio sono state interamente compensate tra le parti, mentre il contributo unificato resta a carico delle rispettive parti appellanti.

Le due decisioni, adottate nella camera di consiglio del 10 giugno 2025, confermano l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’accesso agli atti contenenti segreti tecnici e commerciali è subordinato a un rigoroso bilanciamento tra diritto di difesa e tutela della riservatezza, da valutarsi caso per caso in base alla concreta utilità processuale del documento richiesto.