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Ecoambiente rinuncia all’appello: resta valido il diniego alla variante per la discarica di Borgo Montello


Pubblicato il: 7/1/2025

Gli avvocati Andrea Abbamonte e Avilio Presutti hanno assistito Ecoambiente S.r.l.; l’avvocato Teresa Chieppa ha rappresentato la Regione Lazio; l’avvocato Francesco Paolo Cavalcanti ha assistito il Comune di Latina; l’avvocato Claudia Di Troia ha rappresentato la Provincia di Latina.

Il Consiglio di Stato si è pronunciato con la sentenza n. 5250/2025 (n. r.g. 4089/2022), pubblicata il 16 giugno 2025, confermando la decisione del T.a.r. per il Lazio che aveva respinto il ricorso di Ecoambiente S.r.l. contro la Regione Lazio per il diniego di modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) relativa alla discarica di Borgo Montello.

Ecoambiente S.r.l. aveva richiesto l’approvazione di una variante all’AIA per consentire un ulteriore abbancamento di rifiuti non pericolosi, al fine di rendere omogeneo il profilo dell’invaso e consentire il capping finale imposto dalla Regione. La Regione Lazio aveva negato la modifica, sostenendo la possibilità di soluzioni tecniche alternative al riempimento con rifiuti.

La società aveva impugnato numerosi atti amministrativi, tra cui la Determinazione della Regione Lazio del 17 febbraio 2021 e i pareri negativi espressi da Comune di Latina, Provincia di Latina e Arpa Lazio durante le conferenze di servizi, contestando la sovrapposizione tra procedimento di bonifica e richiesta di variante e sostenendo la coerenza della proposta con la pianificazione regionale sui rifiuti.

Sul piano processuale, il T.a.r. aveva dapprima sospeso l’obbligo di copertura tecnica disposto dalla Regione, riconoscendo la complessità tecnica, ma aveva poi respinto nel merito il ricorso, compensando le spese tra le parti. Ecoambiente aveva quindi proposto appello articolato su vari motivi, tra cui violazione del D.Lgs. 36/2003 e dell’art. 242 T.U.A., eccesso di potere e difetto di istruttoria.

Nella fase d’appello, tuttavia, la società appellante ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse per effetto di nuovi provvedimenti regionali, chiedendo l’improcedibilità del gravame. Il Consiglio di Stato, richiamando i consolidati orientamenti in materia e gli articoli di riferimento del codice del processo amministrativo (art. 34, comma 5; art. 35, comma 1, lett. c; art. 84, comma 4), ha accolto la richiesta e dichiarato l’improcedibilità del ricorso in appello, con conferma della sentenza del T.a.r.

Decisivi, dunque, per la definizione della controversia sono risultati non solo i profili tecnici legati alla natura degli impianti e alle alternative progettuali, ma anche la sopravvenuta carenza di interesse dell’appellante e la corretta applicazione degli istituti processuali dell’improcedibilità, chiudendo definitivamente la vicenda con la compensazione delle spese di grado tra le parti.