F.lli Morandi ottiene il rimborso delle tasse portuali: la Cassazione conferma il diritto ma esclude la rivalutazione monetaria
Pubblicato il: 6/19/2025
L’avvocato Alessandro Lucchetti ha rappresentato la F.lli Morandi & C. srl.
Con le sentenze n. 15278/2025 e n. 15280/2025, pubblicate il 9 giugno 2025, la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ha rigettato i ricorsi proposti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dall’Agenzia delle Entrate contro le decisioni della Commissione Tributaria Regionale delle Marche che avevano riconosciuto il diritto al rimborso delle tasse portuali versate tra agosto e novembre 2009 da F.lli Morandi & C. S.r.l. e dalla società incorporata Maritransport S.r.l., per merci imbarcate su traghetti diretti in Grecia. La Corte ha tuttavia accolto, in entrambi i giudizi, il motivo relativo all’illegittima attribuzione della rivalutazione monetaria, cassando le sentenze impugnate sul punto e decidendo nel merito.
La vicenda trae origine dal diniego opposto dall’Agenzia delle Dogane alla richiesta di rimborso delle tasse portuali, ritenute non più dovute a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 2 del d.P.R. n. 107/2009, che aveva esteso l’esenzione prevista per i collegamenti nazionali anche ai collegamenti tra porti comunitari. L’Amministrazione aveva fondato il diniego sull’art. 19 del d.l. n. 688/1982, sostenendo che l’onere tributario fosse stato traslato su terzi. Le Commissioni tributarie di merito avevano invece ritenuto applicabile l’art. 29 della legge n. 428/1990, in quanto la disciplina delle tasse portuali rientra nell’ambito del diritto dell’Unione europea, come confermato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia.
La Cassazione ha confermato l’impostazione dei giudici regionali, rilevando che i tributi in questione, in quanto incompatibili con il principio della libera prestazione dei servizi nel settore dei trasporti marittimi, devono essere rimborsati secondo i principi unionali. Ha inoltre ribadito che la traslazione dell’imposta su terzi non preclude automaticamente il rimborso, in quanto l’eventuale arricchimento senza causa deve essere oggetto di specifica prova da parte dell’Amministrazione, la quale non può limitarsi a presunzioni.
La Corte ha altresì dichiarato inammissibile il motivo con cui l’Agenzia aveva censurato la declaratoria di inammissibilità della domanda di manleva nei confronti dell’Autorità Portuale di Ancona, ritenendo che tale domanda esuli dalla giurisdizione tributaria, in quanto attiene a rapporti interni tra enti pubblici e non al rapporto impositivo con il contribuente.
È stato invece accolto il terzo motivo di ricorso, relativo alla statuizione della Commissione Tributaria Regionale che aveva riconosciuto d’ufficio la rivalutazione monetaria, nonostante la società non avesse proposto appello sul punto. La Corte ha chiarito che, trattandosi di obbligazione di valuta, la rivalutazione può essere riconosciuta solo in presenza di specifica richiesta e prova del maggior danno, ai sensi dell’art. 1224, comma 2, c.c., e non può essere attribuita d’ufficio.
In conclusione, la Corte ha cassato le sentenze impugnate limitatamente al riconoscimento della rivalutazione monetaria, dichiarandola non dovuta, e ha compensato integralmente le spese dei giudizi di merito e di legittimità, in considerazione della novità delle questioni trattate.