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Monaco Trade respinto il ricorso contro Agenzia Entrate Riscossione sulla TARSU


Pubblicato il: 6/20/2025

L’avvocato Paola Coppola e l’avvocato Giulia Ussani d’Escobar hanno assistito Monaco Trade s.r.l.

Con sentenza n. 15518/2025, pubblicata il 10 giugno 2025, la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ha rigettato il ricorso proposto da Monaco Trade S.r.l. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 6214/2019, confermando la legittimità degli avvisi di accertamento TARSU per gli anni 2010, 2011 e 2012 emessi dal RTI incaricato della gestione del tributo.

La società ricorrente aveva sollevato otto motivi di impugnazione, contestando, tra l’altro, la legittimazione attiva del RTI, la validità della sottoscrizione degli atti, la mancanza di motivazione, la violazione del contraddittorio e l’illegittimità delle delibere tariffarie. La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi, ribadendo principi consolidati in materia di affidamento dei servizi pubblici e di accertamento tributario.

Sul piano giuridico, la Corte ha chiarito che il Raggruppamento Temporaneo di Imprese non costituisce un soggetto giuridico autonomo e non necessita di iscrizione all’albo dei soggetti abilitati alla riscossione, purché le attività principali siano svolte da imprese iscritte, come nel caso di GE.SE.T. Italia S.p.A. La mancata iscrizione di Ottogas S.r.l., incaricata di attività meramente accessorie, non incide sulla validità degli atti.

È stata inoltre confermata la legittimità del subentro dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione nei rapporti giuridici di Equitalia, in virtù della successione a titolo universale prevista dal d.l. n. 193/2016. La Corte ha escluso che tale successione comporti la risoluzione del contratto di affidamento o la violazione del principio di immodificabilità del RTI.

Quanto alla sottoscrizione degli avvisi, è stata ritenuta valida quella apposta dal legale rappresentante di GE.SE.T. Italia S.p.A., munito di procura notarile da parte della capofila Equitalia. La Corte ha inoltre respinto le censure relative alla motivazione degli atti, ritenendo che la contribuente non abbia assolto all’onere di specificità richiesto dall’art. 366 c.p.c., né abbia riportato in modo autosufficiente il contenuto degli atti impugnati.

In merito alla presunta violazione del contraddittorio e all’accesso senza preavviso, la Corte ha ribadito che per i tributi non armonizzati, come la TARSU, non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo, salvo specifica previsione normativa. È stato inoltre escluso che l’accesso effettuato dai funzionari del RTI, in assenza di preavviso, determini la nullità dell’atto.

La Corte ha infine respinto le doglianze relative alla legittimità delle delibere tariffarie, confermando che il regime transitorio della TARSU era ancora vigente per gli anni in contestazione e che la determinazione delle tariffe rientra nella discrezionalità dell’ente locale, insindacabile in sede giurisdizionale salvo vizi macroscopici.

In conclusione, la Corte ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità degli avvisi di accertamento impugnati e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte della società ricorrente. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese, in ragione della mancata costituzione degli intimati.