L’Ircac vince in Cassazione: l’Agenzia delle Entrate non può eccepire la prescrizione sul rimborso Irpeg
Pubblicato il: 6/23/2025
L’avvocato Salvatore Sammartino ha assistito l’Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione (I.R.C.A.C.).
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15749 del 2025 (RG 17938/2016), ha definitivamente rigettato il ricorso promosso dall’Agenzia delle Entrate contro l’Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione (Ircac), confermando l’obbligo per l’Amministrazione finanziaria di rimborsare le eccedenze Irpeg richieste dall’ente. Al centro del contenzioso vi era la legittimità del silenzio-rifiuto opposto dall'Agenzia all’istanza di rimborso relativa a crediti dichiarati nel 1987 e riferiti ai redditi dell’anno 1986.
L’elemento giuridico determinante nella decisione è rappresentato dall’art. 2, comma 58, della legge 350/2003, nel quale viene stabilito che l’Agenzia delle Entrate non può far valere la prescrizione per i rimborsi delle eccedenze Irpef e Irpeg maturate su dichiarazioni presentate entro il 30 giugno 1997. Il contrasto tra le interpretazioni si era inasprito negli anni: alcuni orientamenti giurisprudenziali – avallati anche da precedenti delle Sezioni Unite del 2007 – qualificavano la norma come mero indirizzo all’amministrazione, senza portata cogente, mentre altri e più recenti pronunciamenti, inclusa l’ordinanza della Corte Costituzionale n. 112/2013, riconoscevano il carattere vincolante della disposizione in funzione dell’equità e tutela dell’affidamento del contribuente.
A seguito della rimessione della questione alle Sezioni Unite, la Suprema Corte con sentenza n. 12284/2024 ha statuito che l’art. 2, comma 58, costituisce una prescrizione con forza obbligatoria: la sua violazione, cioè il tentativo dell'Agenzia di eccepire la prescrizione, può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice. Tuttavia, questa sospensione del termine non è senza limiti: l’obbligo a carico dell’Amministrazione cessa dopo dieci anni dall’entrata in vigore della legge, ossia dal 1° gennaio 2004.
Nel caso esaminato, Ircac ha presentato istanza di rimborso in data 22 maggio 2009 e aveva già proposto una precedente richiesta nel 1994, dunque in entrambi i casi agendo nei termini previsti dal nuovo regime prescrizionale. Risultava fondata la posizione dell'ente, sia sotto il profilo temporale che documentale, come riconosciuto dalla Commissione Tributaria Regionale e confermato dalla Cassazione, la quale ha anche escluso la fondatezza del rilievo relativo all’asserita mancata prova del credito e dell’eventuale erroneo riconoscimento di interessi o danno da svalutazione monetaria.
La sentenza si distingue dunque per aver recepito l’innovativo orientamento delle Sezioni Unite sul tema, sancendo che, per i rimborsi Irpef e Irpeg su dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997, la prescrizione potrà essere invocata dall’Amministrazione solo dopo un nuovo termine decennale decorrente dal 2004. Di conseguenza, la Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, compensando le spese in considerazione del mutamento giurisprudenziale e del superamento del precedente orientamento favorevole all’Amministrazione finanziaria.