Editrice T.N.V. s.p.a. vince contro Agcom: annullata la sanzione per mancanza di urgenza oggettiva
Pubblicato il: 7/2/2025
Gli avvocati Luciano Guerrini e Domenico Siciliano hanno assistito Editrice TNV S.p.a., mentre l'Avvocatura generale dello Stato ha rappresentato AGCOM.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5265 del 17 giugno 2025 (n. 2023/2024 Reg. Ric.), si è pronunciato definitivamente sulla controversia tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) e la società Editrice TNV S.p.a. La vicenda origina da una sanzione di € 10.000,00 inflitta nel 2015 da Agcom per la presunta violazione dell’art. 34, comma 2, d.lgs. 177/2005 dovuta alla trasmissione del film Guardami senza le cautele di orario e avvertimento. Editrice TNV, fornitore del servizio "Telenuovo", aveva impugnato il provvedimento innanzi al Tar Lazio che, con sentenza n. 2528/2024, lo aveva annullato per carenza motivazionale sulle ragioni di necessità e urgenza nell’esercizio del potere presidenziale ex art. 3, comma 3, del regolamento Agcom.
Agcom ha proposto appello lamentando che la motivazione, riferita all’impossibilità di adottare tempestivamente il provvedimento in sede collegiale per ragioni organizzative e di calendario interno, fosse idonea a fondare l’adozione del provvedimento monocratico e che, comunque, la successiva ratifica dell’organo collegiale doveva ritenersi sanante anche eventuali vizi motivazionali.
Il Consiglio di Stato ha tuttavia stabilito che la deroga alla competenza collegiale, consentita solo in casi oggettivi e straordinari di necessità e urgenza, non può fondarsi su esigenze organizzative interne alla pubblica amministrazione. Ha sottolineato che, in base all’art. 3 della legge 241/1990, i provvedimenti amministrativi devono essere adeguatamente motivati, indicandone presupposti di fatto e ragioni giuridiche, specie quando incidono significativamente sulla sfera dei destinatari. La mancanza di una motivazione specifica sull’urgenza oggettiva costituisce non un semplice vizio procedimentale, ma una violazione sostanziale della norma attributiva di competenza, insuscettibile di essere sanata da una mera ratifica tardiva.
La decisione ha quindi riaffermato che l’"urgenza" rilevante ai fini della deroga monocratica non può ridursi a questioni soggettive o di calendario, ma deve derivare da eventi esterni ed imprevedibili che impongano un provvedimento immediato. Nel caso specifico, né il provvedimento originario né la successiva ratifica hanno dimostrato tali presupposti. Il Collegio ha confermato la sentenza del Tar Lazio e ha rigettato l’appello di Agcom, compensando le spese tra le parti in ragione della natura interpretativa della controversia.