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Vittoria di Elemedia sull’interferenza delle frequenze radio


Pubblicato il: 7/2/2025

L’avvocato Giovanni Mangialardi ha assistito Elemedia S.p.a. L’avvocato Gianluca Barneschi ha rappresentato Studio 5 S.r.l.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5267/2025 (n. 3068/2024 R.G.), pubblicata il 17 giugno 2025, ha accolto l’appello proposto da Elemedia S.p.a., riconoscendo l’illegittimità del provvedimento con cui l’Ispettorato territoriale Lazio e Abruzzo aveva autorizzato Studio 5 S.r.l. a trasmettere su una frequenza che generava interferenze ai danni dell’emittente Radio Capital di Elemedia.

La vicenda prende le mosse dal provvedimento adottato il 7 febbraio 2017, che consentiva a Studio 5 S.r.l. di irradiare il segnale di “Radio Planet” sulla frequenza 92,400 MHz da C.da Casone di San Silvestro (PE), interferendo con il segnale di Radio Capital operante sulla stessa frequenza da Monte Pietracorniale di Bussi (PE).

Elemedia aveva impugnato tale atto dinanzi al Tar Lazio, eccependo la violazione dell’art. 28 del d.lgs. n. 177/2005, che impone in modo tassativo la non interferenzialità tra i segnali delle emittenti durante le modifiche degli impianti.

Il Tribunale Amministrativo Regionale aveva rigettato le doglianze, ritenendo che la natura provvisoria del provvedimento e la successiva sperimentazione di uno scambio di frequenze tra le parti avessero risolto la situazione.

Tuttavia, il Consiglio di Stato ha accolto le argomentazioni di Elemedia, che aveva manifestato solo una disponibilità iniziale alla sperimentazione dello scambio, giudicandola però insoddisfacente e mai formalmente accettata come soluzione definitiva delle interferenze.

Gli accertamenti tecnici condotti il 6 aprile 2017 avevano confermato che il segnale di Radio Planet non rispettava il rapporto di protezione richiesto, generando interferenze vietate dalla normativa vigente. Il Consiglio di Stato, ritenendo fondati i motivi di appello, ha chiarito che il potere autorizzatorio dell’amministrazione, pur discrezionale, deve sempre rispettare la condizione della non interferenzialità con altri utilizzatori dello spettro radio e che nessuna modifica può essere imposta senza accordo o senza una motivata modifica unilaterale del titolo originario. E’ stato inoltre precisato che l’assenza di un consenso definitivo di Elemedia e il mancato provvedimento motivato comportano l’illegittimità della soluzione adottata dall’amministrazione.

L’argomentazione secondo cui Elemedia avrebbe comunque garantito la copertura nell’area con altri impianti è stata ritenuta irrilevante, essendo l’impianto interferito già oggetto di concessione valida che non poteva essere di fatto vanificata.

Per questi motivi, la sentenza impugnata è stata riformata e il provvedimento autorizzativo annullato, con condanna del Ministero delle Imprese e del Made in Italy al pagamento delle spese processuali in favore di Elemedia S.p.a.