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Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ottiene la conferma della revoca totale del contributo a Fratelli Mariani


Pubblicato il: 7/2/2025

Gli avvocati Francesco Paolo Francica e Roberta Valentini hanno assistito Fratelli Mariani S.p.a.

Con sentenza n. 5268/2025, pubblicata il 17 giugno 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, ha rigettato l’appello principale proposto dalla società Fratelli Mariani S.p.a. e accolto l’appello incidentale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, riformando integralmente la sentenza del TAR Lazio, Sezione Quarta, n. 5248/2024, e confermando la legittimità della revoca totale del contributo pubblico di euro 100.325,75 concesso alla società ai sensi del d.l. n. 69/2013 e del decreto interministeriale del 27 novembre 2013.

La controversia ha avuto origine dal provvedimento ministeriale del 28 ottobre 2016, con cui è stato revocato il contributo concesso per l’acquisto di due macchinari destinati a un’unica unità produttiva: un telaio “Trinca mod. T.2N.4E/P 2700” e un impianto “Expanded Metal Press” tipo STM 120-300. La revoca è stata motivata dall’avvio dell’investimento prima della presentazione della domanda di ammissione, in violazione dell’art. 5, comma 3, del d.m. 27 novembre 2013, che impone l’inizio degli investimenti solo successivamente alla domanda, pena la perdita dell’effetto incentivante richiesto dalla normativa europea.

Il TAR aveva accolto parzialmente il ricorso della società, ritenendo che la revoca avrebbe dovuto essere limitata alla sola parte dell’investimento avviata anticipatamente, ossia il telaio Trinca, e non estesa anche al macchinario Bruck. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata la tesi ministeriale secondo cui l’unicità della domanda di finanziamento e l’unitarietà dell’investimento impedivano una revoca parziale. In particolare, ha richiamato l’art. 8, par. 6, del Reg. CE n. 800/2008, che esclude l’esenzione dell’intera misura di aiuto qualora non siano rispettate le condizioni di incentivazione, e la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea (sentenza C-349/17), secondo cui l’autorità nazionale non può valutare discrezionalmente l’effetto incentivante, ma deve limitarsi a verificare che la domanda sia stata presentata prima dell’avvio dell’investimento.

Il Collegio ha inoltre respinto tutti i motivi di appello della società, ritenendo infondate le censure relative all’applicazione retroattiva della normativa, alla violazione del principio di legalità, al difetto di istruttoria e motivazione, nonché alla lesione del legittimo affidamento. È stato confermato che l’ordine del telaio Trinca, documentato da una fattura del 1° settembre 2014, costituisce un impegno giuridicamente vincolante assunto prima della domanda di finanziamento, presentata successivamente, e che tale circostanza è sufficiente a giustificare la revoca dell’intero contributo.

In applicazione del principio di soccombenza, il Consiglio di Stato ha condannato la società Fratelli Mariani S.p.a. al pagamento in favore del Ministero della somma di euro 5.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre accessori di legge.