Invitalia ottiene la conferma del diniego a Sedamyl sui fondi PNRR per la logistica
Pubblicato il: 7/2/2025
L’avvocato Alberto Marconi ha rappresentato Sedamyl S.p.A. L’avvocato Giovanni Crisostomo Sciacca ha assistito Invitalia.
Con sentenza n. 5268/2025, pubblicata il 17 giugno 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, ha respinto l’appello proposto da Sedamyl S.p.A. contro la sentenza del TAR Lazio n. 17304/2024, confermando la legittimità del provvedimento con cui il Ministero dell’Agricoltura, su istruttoria di Invitalia, ha negato l’accesso ai finanziamenti PNRR per un progetto di sviluppo logistico ferroviario presentato dalla società.
Sedamyl, attiva nella lavorazione dei cereali, aveva presentato un articolato programma di investimento per l’unità produttiva di Busca (CN), comprendente l’acquisto di 187 vagoni ferroviari, il ripristino di uno scalo ferroviario, l’acquisto di un camion elettrico e lo sviluppo di una piattaforma digitale per la gestione logistica. Il progetto era stato inizialmente inserito nella graduatoria approvata con decreto direttoriale del 21 dicembre 2022, ottenendo un punteggio di 92/100.
Tuttavia, nella successiva fase istruttoria, Invitalia ha rilevato l’inammissibilità della spesa principale – l’acquisto dei vagoni ferroviari – ritenuta non conforme ai requisiti del D.M. 13 giugno 2022. In particolare, è stato evidenziato che i vagoni non erano destinati all’uso esclusivo dell’unità produttiva di Busca, essendo movimentati da una società terza (EVM Rail S.r.l.), e che la spesa, pari al 91% dell’investimento complessivo, non poteva essere considerata accessoria, come richiesto dall’art. 15, comma 5, lett. g) del decreto ministeriale.
Il Consiglio di Stato ha confermato la correttezza dell’interpretazione ministeriale, chiarendo che la graduatoria iniziale non aveva valore definitivo e che la seconda fase istruttoria era deputata a valutare la congruità e l’ammissibilità effettiva delle spese. Ha inoltre ritenuto infondata la tesi di Sedamyl secondo cui i vagoni avrebbero dovuto essere considerati come impianti o attrezzature ai sensi della lett. d) del medesimo articolo, rilevando che la funzione prevalente era quella di trasporto e non di stoccaggio.
La sentenza ha anche escluso la violazione del principio del legittimo affidamento, ritenendo che la società non potesse confidare nel finanziamento sulla base della sola graduatoria preliminare. È stata altresì confermata la legittimità del diniego per le spese accessorie (scalo ferroviario, software, camion elettrico), in quanto strettamente collegate alla spesa principale dichiarata inammissibile.
Alla luce della soccombenza, Sedamyl è stata condannata al pagamento delle spese processuali in favore di Invitalia, liquidate in euro 5.000, oltre accessori di legge, mentre le spese nei confronti delle altre parti sono state compensate.