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Accordo tra ENI e Comune di Gaeta: si chiude il contenzioso sull’ottemperanza con rinuncia al giudizio


Pubblicato il: 7/3/2025

Gli avvocati Domenico Maria Arlini e Laura Cefalo hanno assistito ENI S.p.A. Il Comune di Gaeta è stato rappresentato dagli avvocati Daniela Piccolo e Annamaria Rak. La Provincia di Latina è stata difesa dall’avvocato Claudia Di Troia. Il Consorzio per lo sviluppo industriale del Sud Pontino è stato rappresentato dall’avvocato Giuseppe Romano.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, con la recente sentenza n. 5280/2025 (RG n. 10239/2021), ha chiuso in via definitiva la controversia tra ENI s.p.a. e il Comune di Gaeta, dichiarando l’estinzione del giudizio per rinuncia delle parti e compensando le spese di lite.

La vertenza si inseriva nell’ambito dell’esecuzione di due pregresse decisioni del Consiglio di Stato (Sez. IV: sentenze n. 837/2013 e n. 6261/2011), che avevano accolto la domanda di ENI per il risarcimento dei danni e ordinato al Comune di Gaeta di adottare gli atti dovuti ai sensi dell’art. 42 bis d.P.R. 327/2001, ovvero ripristinare e restituire le aree oggetto di contesa. Nel corso dell’istruttoria, il Comune di Gaeta e ENI avevano comunicato di aver raggiunto un accordo transattivo in data 23 settembre 2024 per garantire l’esecuzione delle sentenze, prevedendo la formale adozione del provvedimento ex art. 42 bis entro 90 giorni.

Sul piano procedurale, la messa in atto di tali iniziative ha portato ENI a dichiarare la rinuncia agli atti del giudizio di ottemperanza e all’azione relativa al ricorso, accettata da tutte le controparti, tra cui la Provincia di Latina e il Consorzio per lo sviluppo industriale del Sud Pontino, con il Comune di Gaeta che ha aderito anche alla proposta di compensazione delle spese processuali.

L’elemento giuridico decisivo è stato il raggiungimento dell’accordo transattivo tra ENI e il Comune di Gaeta per eseguire spontaneamente quanto disposto dalle sentenze, formalizzando la rinuncia alla prosecuzione della controversia. Il Consiglio di Stato ha dato atto della ritualità formale della rinuncia ai sensi dell’art. 84 c.p.a., attestando così l’estinzione del giudizio.

Nel provvedimento del 15 aprile 2025, il Collegio ha espresso la soddisfazione degli adempimenti previsti e ha ordinato la compensazione integrale delle spese di giudizio, chiudendo una vicenda che affondava le radici in una complessa e lunga serie di decisioni amministrative e giudiziarie.