Regione Sardegna ottiene conferma dei dinieghi VIA per gli impianti eolici a Nule e Serra Longa
Pubblicato il: 7/3/2025
L’Avvocato Germana Cassar ha assistito Green Energy Sardegna 2 S.r.l.; gli Avvocati Mattia Pani, Andrea Secchi e Giovanni Parisi hanno rappresentato la Regione Autonoma della Sardegna.
Con la sentenza n. 5281 del 2025 (RG 3493/2024), il Consiglio di Stato – Sezione Quarta – ha respinto l’appello promosso da Green Energy Sardegna 2 S.r.l. avverso la sentenza del TAR Sardegna n. 776/2023 riguardante il diniego della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per un impianto eolico da 21 MW nel Comune di Nule (SS) e relative opere connesse nei territori di Nule, Osidda e Buddusò.
La società aveva presentato nel 2019 istanza di VIA per la realizzazione di sette aerogeneratori, ma la Regione Sardegna, recependo pareri sfavorevoli – in particolare della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio – aveva espresso con deliberazione di Giunta n. 30/56 del 30 settembre 2022 un giudizio negativo di compatibilità ambientale, fondato sul riscontro di impatti paesaggistici e culturali significativi e non mitigabili.
Di fronte a tale diniego, Green Energy Sardegna 2 S.r.l. aveva proposto ricorso al TAR e successivamente appello, contestando la presunta erroneità della valutazione sotto diversi profili: valore vincolante del parere della Soprintendenza su aree non vincolate; mancata applicazione di normative sopravvenute (DL 77/2021, art. 30 e DL 50/2022, art. 6, comma 2); difetto di bilanciamento tra interesse pubblico alla produzione di energia da fonti rinnovabili e tutela paesaggistica; eccesso di potere per motivazione carente e appiattita sul parere negativo della Soprintendenza; illegittimo richiamo alle aree buffer individuate da una delibera regionale abrogata durante il procedimento.
I giudici amministrativi hanno però confermato l’impostazione del TAR Sardegna, valorizzando i principi di diritto secondo cui il giudizio di VIA costituisce espressione di discrezionalità tecnica e amministrativa, sindacabile solo in casi di manifesta illogicità o palese difetto istruttorio. La sentenza ha sottolineato che la funzione del procedimento VIA si limita all’accertamento di impatti ambientali significativi e non comporta una valutazione comparativa tra tutti gli interessi pubblici coinvolti, riservata propria alla fase successiva del procedimento di autorizzazione unica.
In particolare, nonostante l’impianto non insistesse su area direttamente vincolata, la presenza nell’intorno (1-1,5 km) di numerosi siti archeologici e paesaggistici di rilievo, unitamente alle dimensioni “invasive” delle pale (alte 182 metri), giustificava un diniego fondato esclusivamente sulla rilevanza dell’impatto paesaggistico. Le proposte di mitigazione avanzate dalla società sono state ritenute inadeguate a compensare il pregiudizio.
Non hanno trovato accoglimento neppure i rilievi relativi alla pretesa assenza di motivazione “rafforzata” o all’obbligo di considerare particolarmente l’interesse pubblico alla decarbonizzazione, dal momento che la disciplina sulla conferenza di servizi decisoria e le regole di bilanciamento tra interessi trovano applicazione nella sola fase di autorizzazione unica, non nel subprocedimento della VIA.
In definitiva, il Consiglio di Stato ha riconosciuto la legittimità dell’operato regionale e l’insussistenza di vizi di illogicità, arbitrarietà o travisamento, rigettando tutte le censure mosse da Green Energy Sardegna 2 S.r.l. alla valutazione negativa VIA, anche alla luce della natura meramente orientativa della normativa regionale sulle aree buffer.
Alla luce della complessità e peculiarità delle questioni trattate, le spese del grado sono state integralmente compensate tra le parti.