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Il Consiglio di Stato conferma l’affidamento in house del servizio rifiuti a Rieti: respinto l’appello di S.A.PRO.DI.R.


Pubblicato il: 6/19/2025

Stefano Colombari e Tommaso Marchese hanno assistito Servizi Ambientali Provincia di Rieti (SAPRODIR) s.r.l.; Enrico Michetti ha rappresentato il Comune di Rieti; Claudio Bargellini e Francesco Barchielli hanno rappresentato Azienda Servizi Municipali Rieti S.p.A.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5289/2025 (RG n. 1061/2024), ha confermato la legittimità dell’affidamento diretto da parte del Comune di Rieti del servizio di igiene urbana per il periodo 2023-2027 alla propria società in house Azienda Servizi Municipali Rieti S.p.A. (ASM), respingendo l’appello proposto da Servizi Ambientali Provincia di Rieti (SAPRODIR) s.r.l., società mista pubblico-privata.

Il caso ruotava attorno agli atti con cui il Comune di Rieti aveva affidato in house la gestione integrata dei rifiuti urbani alla ASM per quattro anni, passando così dalla potenziale gara pubblica all’internalizzazione. SAPRODIR, società controllata da una compagine pubblica ma con significativa partecipazione privata, contestava tale scelta, ritenendo la procedura illegittima e pregiudizievole, e lamentava l’esclusione dalla possibilità di partecipare ad eventuali procedure di gara.

Rigettate le censure, il Consiglio di Stato ha evidenziato che SAPRODIR, per sua stessa struttura e statuto (maggioranza delle quote detenute da enti pubblici, con una gestione fortemente coordinata tra gli stessi pubblici soci), rientra nell’ambito delle società "a controllo pubblico" ai sensi dell’art. 2 d.lgs. 175/2016 (TUSP) e quindi soggiace ai limiti posti dagli artt. 17 e 26 TUSP. In particolare, la società mista pubblico-privata può gestire esclusivamente i servizi affidati in esito alla gara a doppio oggetto espletata dagli enti soci, non potendo partecipare a gare bandite da enti terzi, nemmeno se pubblici, per evitare indebiti vantaggi competitivi e distorsioni della concorrenza.

Le motivazioni del Collegio hanno ribadito che anche in presenza di capitale pubblico frazionato tra più amministrazioni, senza patti parasociali tra i soci pubblici, la società resta di controllo pubblico se questi detengono la maggioranza dei voti in assemblea ordinaria. Inoltre, è stato chiarito che l’adeguamento statutario delle società a controllo pubblico alle prescrizioni del TUSP era obbligatorio fin dal 2017 e che, nel caso di SAPRODIR, una eventuale previsione statutaria non conforme sarebbe irrilevante rispetto alle superiori prescrizioni normative.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto corretto l’operato del TAR Lazio, che aveva già dichiarato inammissibile il ricorso di SAPRODIR per difetto di interesse, escludendo ogni titolo a partecipare a gare presso enti non soci. Tutte le ulteriori censure relative alla presunta illegittimità dell’internalizzazione del servizio sono quindi state dichiarate inammissibili, in quanto fondate su presupposti (la legittimazione a partecipare alla gara) non sussistenti.

Sul piano del diritto europeo e costituzionale, la sentenza sottolinea come le restrizioni imposte dal TUSP alle società miste siano coerenti con le direttive comunitarie, non discriminatorie e giustificate dall’esigenza di assicurare una corretta concorrenza nel mercato dei servizi pubblici locali. La domanda di SAPRODIR di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE è stata rigettata in quanto la questione è stata ritenuta “atto chiaro”, senza ragionevoli dubbi interpretativi.

In conclusione, viene confermata la validità dell’affidamento diretto in house operato dal Comune di Rieti, con la condanna di SAPRODIR al pagamento delle spese processuali in favore del Comune e della ASM per complessivi €10.000. Le spese sono invece compensate nei confronti del Ministero.