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Il Consiglio di Stato conferma l’aggiudicazione a Xvivo: respinto il ricorso di Aferetica sulla gara Estar per la perfusione epatica


Pubblicato il: 7/3/2025

Gli avvocati Luca Griselli, Marco Salina e Cinthia Pinotti hanno assistito Xvivo s.r.l.; l'avvocato Michele Dionigi ha rappresentato Estar; l'avvocato Barbara Simoni ha difeso Aferetica s.r.l.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5294/2025 (RG 4535/2024), pubblicata il 17 giugno 2025, ha posto la parola fine al contenzioso sulla procedura CIG 940240560F indetta da Estar per la fornitura in service di un sistema di perfusione ex-vivo del graft epatico per le aziende sanitarie della Regione Toscana.

La società Xvivo s.r.l., risultata aggiudicataria, ha visto pienamente riconosciute le proprie ragioni, superando le doglianze sollevate da Aferetica s.r.l., secondo offerente, e ottenendo la riforma della sentenza del TAR Toscana n. 471/2024 che aveva accolto alcune delle doglianze incidentali.

La controversia era scaturita dalla contestazione, da parte di Aferetica, della conformità del dispositivo Liver Assist di Xvivo ai requisiti previsti dal capitolato, con particolare riferimento alla possibilità per il sistema di consentire la regolazione della temperatura di perfusione anche nel range ipotermico (4-11°C). Più nel dettaglio, secondo Aferetica, la soluzione offerta da Xvivo non avrebbe soddisfatto la prescrizione tecnica richiesta e, inoltre, avrebbe presentato discrepanze tra la documentazione tecnica allegata in gara e quella disponibile tramite altre fonti, prospettando così possibili illeciti dichiarativi.

Il Consiglio di Stato ha affrontato la questione interpretando la lex specialis della gara alla luce del principio del favor partecipationis e dei criteri di proporzionalità e ragionevolezza, evidenziando come la disposizione relativa alla regolabilità della temperatura non imponesse la preimpostazione di un preciso valore all'interno del range ipotermico, ma piuttosto la possibilità di impiego in tale intervallo.

In tal senso, la relazione tecnico-scientifica acquisita in corso di giudizio ha chiarito che, sotto il profilo clinico, non è necessario selezionare un valore specifico all’interno del range ipotermico, purché la temperatura resti sotto i 12°C. Una volta accertata la conformità dell’offerta di Xvivo sul punto dirimente, il Consiglio di Stato ha escluso anche la sussistenza di illeciti dichiarativi rilevanti ai fini dell’esclusione dalla gara, vista l’assenza di elementi idonei a dimostrare che eventuali oscillazioni documentali abbiano concretamente influito sull’esito della procedura o avuto incidenza sulle decisioni di esclusione, selezione o aggiudicazione ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c-bis) e f-bis) Codice Appalti.

Il Collegio ha altresì respinto le residue doglianze di Aferetica, comprese quelle relative alla mancata quotazione del prezzo del liquido di perfusione “Belzer MPS”, argomentando che la normativa di gara non vietava l’accorpamento dei componenti in un kit oggetto di quotazione complessiva, purché fossero rispettate le condizioni di completezza e corrispondenza tecnica della fornitura.

Per effetto della decisione, è stato accolto il quarto motivo dell’appello principale di Xvivo e sono stati respinti tutti i motivi incidentali di Aferetica, con conseguente integrale rigetto del ricorso di primo grado.

Le spese sono state compensate per metà tra Xvivo e Aferetica e integralmente tra ciascuna di queste ed Estar. Il Consiglio di Stato ha inoltre posto a carico di Aferetica le spese e il compenso per la verificazione disposta in giudizio.