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Il Consiglio di Stato conferma il Comune di Torino: legittima la risoluzione anticipata del contratto con Isam S.r.l.


Pubblicato il: 7/3/2025

Gli avvocati Massimo Frontoni e Gianluca Luzi hanno rappresentato Isam S.r.l.; l'avvocato Antonietta Rosa Melidoro ha assistito il Comune di Torino.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con la sentenza n. 5299/2025 (ricorso n. 1429/2025), pubblicata il 18 giugno 2025, ha respinto l’appello presentato da Isam S.r.l. contro il Comune di Torino, confermando la sentenza del Tar Piemonte (n. 1336/2024) che aveva dichiarato inammissibile il ricorso di Isam per difetto di giurisdizione in materia di esecuzione contrattuale.

La controversia ha origine da una procedura aperta indetta dal Comune di Torino per il servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico, suddivisa in quattro lotti, con Isam S.r.l. proposta come aggiudicataria provvisoria dei lotti 2 e 4. A seguito dell’esecuzione d’urgenza del servizio e di varie contestazioni su presunti inadempimenti imputati a Isam, il Comune di Torino avviava il procedimento di risoluzione contrattuale e adottava successivi provvedimenti per l’escussione della cauzione e la segnalazione all’ANAC.

Isam, sostenendo l’avvenuta cessazione dell’obbligo di irrevocabilità dell’offerta per decorso del termine, aveva impugnato tali atti davanti al TAR, chiedendo l’annullamento dei provvedimenti di risoluzione e la condanna del Comune al risarcimento delle spese e dei danni subiti. Il TAR si era però dichiarato incompetente, ritenendo la questione attinente alla fase esecutiva e quindi di competenza del giudice ordinario.

L’appello al Consiglio di Stato si appuntava contro questa qualificazione, sostenendo che la principale domanda era volta all’accertamento della legittimità dello scioglimento del vincolo contrattuale per decorso del termine di vincolatività dell’offerta, rientrando dunque nella giurisdizione amministrativa poiché attinente a una procedura di gara non ancora conclusa definitivamente.

Il Consiglio di Stato ha invece confermato integralmente la lettura del TAR, sottolineando che l’avvio dell’esecuzione d’urgenza in accordo tra le parti comporta l’instaurazione di un rapporto negoziale riconducibile a un vero e proprio contratto. Questo fa sì che la controversia, riguardando gli inadempimenti e la risoluzione durante la fase esecutiva, anche se anticipata e in assenza di aggiudicazione definitiva o stipula formale del contratto, debba essere sottoposta al giudice ordinario e coinvolga esclusivamente diritti soggettivi delle parti, in posizione paritaria.

La Sezione ha richiamato la costante giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui solo le controversie afferenti alla procedura di affidamento rientrano nella giurisdizione esclusiva amministrativa, mentre le questioni insorte nella fase di esecuzione — quali la risoluzione anticipata per inadempimento e le relative richieste risarcitorie — sono devolute al giudice ordinario. Di conseguenza, il tentativo di esercitare il diritto di scioglimento dal vincolo offerta ex art. 17, comma 4, d.lgs. 36/2023, dopo l’avvio dell’esecuzione, non può trovare accoglimento innanzi al giudice amministrativo.

Per questi motivi l’appello di Isam S.r.l. è stato respinto e confermata l’inammissibilità del ricorso di primo grado. Sono state compensate tra le parti le spese di giudizio, stante la peculiarità della controversia.