Il Consiglio di Stato conferma l'esclusione di Rekeep dalla gara per i servizi integrati
Pubblicato il: 7/3/2025
Gli Avvocati Antonio Lirosi, Andrea Zoppini, Giorgio Vercillo e Patrizio Ivo D’Andrea hanno assistito Rekeep S.p.A.; l’Avvocato Avilio Presutti ha difeso Team Service S.C.A.R.L.
Con la sentenza n. 5317/2025, pubblicata il 18 giugno 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ha rigettato l’appello proposto da Rekeep S.p.A. contro la sentenza n. 10165/2022 del TAR Lazio, confermando la legittimità del provvedimento di esclusione dalla gara disposto da Consip S.p.A. in relazione all’appalto per servizi integrati gestionali e operativi destinati agli uffici della pubblica amministrazione. La gara, articolata in 18 lotti, aveva visto Rekeep partecipare ai lotti nn. 1, 5, 7, 11 e 15, da cui è stata esclusa con provvedimento del 28 giugno 2019, a seguito di un illecito anticoncorrenziale accertato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).
La decisione di esclusione è stata motivata da Consip sulla base della partecipazione di Rekeep a un’intesa anticoncorrenziale finalizzata alla spartizione dei lotti di gara, come accertato dalla delibera AGCM del 9 maggio 2019. A tale esclusione è seguita l’escussione della garanzia provvisoria, per un importo complessivo di 3,9 milioni di euro. Il provvedimento AGCM è stato confermato in sede giurisdizionale, prima dal TAR Lazio e poi dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3570/2022.
Nel giudizio d’appello, Rekeep ha sollevato diverse censure, tra cui la contraddittorietà dell’azione amministrativa per la richiesta di proroga dell’offerta e della fideiussione pochi giorni prima dell’esclusione, la violazione del diritto di partecipazione procedimentale per il breve termine concesso per le memorie, l’erronea valutazione delle misure di self cleaning adottate in corso di gara, il difetto di istruttoria per l’asserita adesione acritica al provvedimento AGCM, la violazione del principio ne bis in idem e la contestazione del comportamento mendace.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati tutti i motivi di appello. In particolare, ha chiarito che la richiesta di proroga dell’offerta e della garanzia era necessaria per evitare la perdita della copertura fideiussoria durante il contraddittorio procedimentale, e che il breve lasso di tempo intercorso non era idoneo a generare un legittimo affidamento. Ha inoltre escluso la violazione del diritto di partecipazione, ritenendo congruo il termine di cinque giorni assegnato per le memorie, in considerazione della rilevanza economica della gara e della conoscenza pregressa dei fatti da parte della società.
Quanto alle misure di self cleaning, il Collegio ha ribadito che esse non erano applicabili alla gara in questione, disciplinata dal d.lgs. n. 163/2006, che non contemplava tale istituto. Ha inoltre confermato che Consip ha svolto una valutazione autonoma e concreta sull’affidabilità professionale di Rekeep, tenendo conto dei danni arrecati alla pubblica amministrazione e alla collettività. In merito al ne bis in idem, ha evidenziato che i due procedimenti (sanzione antitrust ed esclusione dalla gara) perseguono finalità diverse e sono stati svolti in modo coordinato e ravvicinato.
Infine, il Consiglio ha riconosciuto che non vi è stato comportamento mendace da parte di Rekeep, poiché al momento della domanda di partecipazione alla gara non era ancora stato avviato il procedimento antitrust. Tuttavia, ha ritenuto tale profilo ininfluente ai fini della decisione, trattandosi di provvedimento di esclusione plurimotivato.
La sentenza ha disposto la compensazione delle spese di lite, in considerazione della complessità e peculiarità della vicenda.