CDP Real Asset ottiene ragione contro la clausola del 15% imposta dal Comune di Scandicci
Pubblicato il: 7/4/2025
L’avvocato Duccio Maria Traina ha assistito CDP Real Asset Società di gestione del risparmio S.p.A. L’avvocato Claudia Bonacchi ha rappresentato il Comune di Scandicci.
Con la sentenza n. 5320/2025 depositata il 18 giugno 2025 (n. 5758/2023 Reg. Ric.), il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, ha definitivamente respinto l'appello promosso dal Comune di Scandicci contro CDP Real Asset Società di Gestione del Risparmio S.p.A. confermando la pronuncia del TAR Toscana (sent. n. 280/2023) che aveva accolto la domanda della società contro l'imposizione della cosiddetta “clausola del 15%” nel quadro degli strumenti urbanistici comunali.
Il caso aveva ad oggetto la legittimità della previsione urbanistica inserita nella Scheda relativa all’Area di riqualificazione RQ 07b – Via del Parlamento Europeo, ove si stabiliva per il proprietario l’obbligo di corrispondere al Comune, in caso di vendita a privati degli immobili o parti di essi, una somma pari al 15% del prezzo di alienazione.
Già in primo grado il TAR aveva ritenuto illegittima tale previsione, nella parte in cui comportava per la società ricorrente un obbligo ulteriore rispetto a quanto stabilito dalla normativa urbanistica e dagli accordi esistenti. Il Comune di Scandicci ha tentato di difendere la legittimità della clausola, argomentando di aver agito nell’alveo della propria potestà pianificatoria e in coerenza con la disciplina sulla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, richiamando disposizioni di legge statale e regionale, nonché il Protocollo d’intesa del 2003 stipulato con il Ministero delle Finanze.
Il Consiglio di Stato ha però ritenuto infondati entrambi i motivi di appello. L’elemento giuridico centrale è stato l’esame del Protocollo d’intesa del 5 agosto 2003: tale atto, secondo il Collegio, non è stato mai attuato da successivi accordi di programma con effetti vincolanti, e la clausola del 15% — benché ripresa in strumenti urbanistici successivi — mantiene un nesso diretto con il Protocollo medesimo, rimanendo così priva di autonoma legittimazione e forza cogente.
Inoltre, il Collegio ha rilevato che la normativa nazionale sulla valorizzazione del patrimonio pubblico (ad esempio l’art. 3, comma 15, d.l. 351/2001 e successive modifiche) disciplina ipotesi specifiche che avrebbero previsto la stipula di accordi o conferenze di servizi, nel caso di specie mai intervenuti. Analoga sorte hanno avuto i richiami alla legge n. 145/2018 su presunte “intese” tra amministrazioni, non riscontrabili nei fatti del procedimento.
Con queste argomentazioni, il Consiglio di Stato ha chiuso la controversia, confermando la sentenza del TAR Toscana sull’illegittimità della clausola del 15%, sancendo così la vittoria di CDP Real Asset. Le spese del grado di appello sono state compensate tra le parti, in ragione della particolarità delle questioni trattate.

