Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Comune di Ostuni vede confermato il diniego al permesso di costruire richiesto da Ital Bio Green


Pubblicato il: 7/4/2025

Gli avvocati Saverio Sticchi Damiani e Andrea Sticchi Damiani hanno assistito Ital Bio Green s.r.l.; gli avvocati Alfredo Tanzarella e Mary Capriglia hanno rappresentato il Comune di Ostuni.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5323/2025 (RG 5427/2023), pubblicata il 18 giugno 2025, ha respinto l’appello proposto da Ital Bio Green s.r.l. avverso il Comune di Ostuni, confermando la legittimità del diniego del permesso di costruire per un intervento edilizio richiesto dalla società.

La vicenda trae origine dalla richiesta, presentata da Ital Bio Green il 31 luglio 2017, di demolire un edificio mai completato adibito a centro congressi per realizzare al suo posto 19 unità edilizie residenziali, suddivise in 56 appartamenti. Il Comune aveva rigettato l’istanza, motivando il diniego con la totale trasformazione urbanistica del lotto e la realizzazione di opere residenziali non ammesse dalla vigente pianificazione urbanistica (zona T3 del PRG, riservata ad attrezzature collettive a servizio del turismo).

Ital Bio Green, difesa dagli avvocati Saverio Sticchi Damiani e Andrea Sticchi Damiani, aveva impugnato il provvedimento, sostenendo che il progetto consistesse in una semplice ristrutturazione e che il "Piano Casa" regionale (legge reg. Puglia n. 14/2009, art. 4) avrebbe consentito anche interventi su sedimi differenti e una nuova destinazione residenziale in un’area, a loro dire, dotata di vocazione turistico-residenziale, senza necessità di nuove urbanizzazioni. A sostegno del diniego, il Comune di Ostuni, rappresentato dagli avvocati Alfredo Tanzarella e Mary Capriglia, aveva invece ribadito il contrasto tra la destinazione proposta e la zonizzazione urbanistica, nonché la natura sostanzialmente lottizzatoria dell’intervento.

Il Consiglio di Stato, aderendo completamente alla ricostruzione dell’amministrazione comunale e alla precedente sentenza del TAR Lecce (n. 1974/2022), ha riaffermato il principio secondo cui il "Piano Casa" regionale ha carattere straordinario e non consente deroghe estensive alla pianificazione urbanistica. Le deroghe previste, come richiamato anche dalla giurisprudenza recente (Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 8326/2024; n. 3045/2024), vanno circoscritte ai parametri edilizi, non potendo incidere sulle destinazioni di zona previste dagli strumenti urbanistici, che possono essere mutate esclusivamente mediante procedure pubbliche di variante urbanistica. In sostanza, la realizzazione di residenze private in area vincolata a usi collettivi e turistici non può essere consentita sulla base del solo "Piano Casa", pena lo stravolgimento dell’assetto pianificatorio e della funzione amministrativa.

Quanto alle censure sulle garanzie partecipative e sulla motivazione del diniego, il Consiglio di Stato ha ribadito che l’art. 10-bis della l. n. 241/1990 non impone una confutazione analitica e puntuale delle osservazioni private, essendo sufficiente una motivazione complessiva e chiara che chiarisca le ragioni ostative. Nel caso di specie, il Comune aveva adeguatamente motivato il suo diniego, anche rinviando alle circostanze illustrate nel preavviso.

Alla luce di tali principi, l’appello proposto da Ital Bio Green è stato giudicato infondato e respinto integralmente. Data la particolarità delle questioni trattate, il Consiglio di Stato ha comunque compensato le spese del giudizio di appello tra le parti.