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SAT ottiene l'annullamento della sentenza Tar Lazio sul pedaggio A12


Pubblicato il: 7/4/2025

Gli avvocati Marco Annoni e Luisa Torchia hanno assistito SAT – Società Autostrada Tirrenica s.p.a.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5329/2025 (appello n. 812/2025), ha accolto il ricorso della SAT – Società Autostrada Tirrenica s.p.a. contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, annullando la precedente decisione resa dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 12483/2024.

La vicenda trae origine dal diniego ministeriale opposto nel 2017 e nel 2018 alle richieste di SAT di applicare il pedaggio “in misura intera” – anziché “ridotta” – sulla tratta Civitavecchia-Tarquinia dell’autostrada A12.

SAT aveva contestato la motivazione ministeriale, secondo cui la mancata approvazione dell’atto aggiuntivo e dell’aggiornamento del Piano Economico Finanziario (Pef) dipendevano da sopravvenienze normative e dalla necessità di approfondimenti connessi al project review del corridoio tirrenico.

Il Tar Lazio aveva dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, ritenendo che il quadro normativo e regolatorio, a seguito degli interventi legislativi (d.l. 109/2019 e art. 37 d.l. 201/2011) e delle delibere dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, avesse mutato radicalmente il sistema tariffario e la disciplina delle concessioni.

Il Consiglio di Stato, però, ha ritenuto fondato il primo motivo di appello di SAT: il Tar ha deciso sulla base di una questione (la carenza d’interesse) rilevata d’ufficio, senza darne preventivo contraddittorio alle parti (art. 73, comma 3, c.p.a.).

Tale omissione concreta una lesione del diritto di difesa e un vizio processuale non emendabile, imponendo la rimessione della causa al primo giudice per garantire il pieno rispetto del contraddittorio e del giusto processo ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a.

Il Consiglio di Stato ha quindi annullato la sentenza impugnata e rinviato la causa al Tar Lazio per un nuovo esame nel rispetto delle garanzie procedimentali, disponendo la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.