Il Ministero delle Infrastrutture prevale sulla variante contestata da Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova
Pubblicato il: 7/4/2025
L'avvocato Cesare Righetti ha assistito Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5342/2025 (ricorso n. 885/2025), pubblicata il 18 giugno 2025, ha respinto l'appello presentato da Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, confermando la decisione del TAR Veneto n. 1603/2024 e consolidando l’orientamento in materia di varianti in contratti di appalto a corpo nelle concessioni autostradali.
La controversia ha avuto origine dalla mancata ammissione, a titolo di investimento, delle somme richieste dalla società Autostrada relative ai “Lavori puntuali di rettifica della testata dell’impalcato metallico”, nell’ambito della variante n. 1 al progetto esecutivo, approvata parzialmente dal Ministero con decreto del 19 novembre 2020.
La società concessionaria aveva sostenuto che tali lavorazioni erano emerse solo a seguito di verifiche effettuate durante l’esecuzione dei lavori e che, non comportando un aumento dell’importo complessivo, avrebbero dovuto essere riconosciute alla stessa stregua di altri investimenti.
L’elemento giuridico centrale che ha determinato la decisione della Sezione Quinta ha riguardato l’applicazione della disciplina prevista dal d.lgs. n. 163/2006, per come stabilita dalla convenzione unica sottoscritta nel 2007.
Il Consiglio di Stato ha confermato che, anche in presenza di una perizia di variante presentata nel 2019, deve applicarsi il regime del codice dei contratti pubblici vigente al momento della stipula della concessione e non quello successivo del d.lgs. n. 50/2016. Sul merito, i giudici amministrativi hanno riconosciuto la correttezza della motivazione offerta dal Ministero, la quale aveva sottolineato la non riconducibilità delle lavorazioni a circostanze impreviste o imprevedibili ex art. 132 del d.lgs. n. 163/2006, trattandosi invece di interventi resi necessari da carenze nelle indagini preliminari e, dunque, imputabili al concessionario. In particolare, è stato ribadito che nei contratti “a corpo” la variabilità del prezzo non consente la copertura di maggiori costi derivanti da errori progettuali o da incompletezze nelle indagini iniziali, salvo che non ricorrano fatti di forza maggiore o cause terze. La mancata dimostrazione di tali presupposti da parte della concessionaria ha quindi giustificato il rigetto della variante e il conseguente diniego del riconoscimento delle somme richieste.
Il Consiglio di Stato ha infine rilevato che, in base alla convenzione di concessione, il rischio operativo e quello derivante da eventuali imprecisioni progettuali resta a carico del concessionario, così come previsto espressamente anche all’art. 11.8 dell’accordo, che ammette il riconoscimento di maggiori oneri solo in presenza di eventi di forza maggiore o fatti di terzi non imputabili al concessionario.
La decisione si sofferma anche sulla natura dei rapporti tra le parti nel corso di un rapporto concessorio di lunga durata, escludendo la necessità di ulteriori comunicazioni formali sulle ragioni ostative alla variante.
In conclusione, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello della società concessionaria e confermato il provvedimento del Ministero, compensando le spese di giudizio in considerazione della particolarità della vicenda.