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Granchi ottiene conferma dell'ammissione alla gara ponte sulla Cassia


Pubblicato il: 7/4/2025

Gli avvocati Francesco Bertini e Claudia Manfriani hanno rappresentato Granchi S.r.l., SCL Costruzioni e Montaggi S.r.l., Impresa Edile F.Lli Massai S.r.l. e Costruzioni Edili Baraldini Quirino S.p.A.; gli avvocati Giovanni Borney e Rosario Scalise hanno assistito Tmg S.p.A. e C.M.M. F.Lli Rizzi S.r.l.; l’avvocato Mauro Mammana ha rappresentato la Provincia di Siena.

Nella sentenza n. 5343/2025 (RG 8945/2024), pubblicata il 18 giugno 2025, la Sezione Quinta del Consiglio di Stato si è pronunciata sulla complessa vicenda relativa alla gara per la ricostruzione del ponte sulla S.R. 2 Cassia al km 249 (CIG A0340A4EB4). Era stata impugnata la sentenza del TAR Toscana, Sezione Prima, n. 1323/2024, che aveva accolto il ricorso di Granchi S.r.l., mandataria dell’ATI con SCL Costruzioni e Montaggi S.r.l., Impresa Edile F.Lli Massai S.r.l. e Costruzioni Edili Baraldini Quirino S.p.A., contro l’esclusione dalla gara disposta dalla Provincia di Siena e richiesta dalla controinteressata TMG S.p.A., seconda classificata.

La causa principale verteva sull’applicazione del soccorso istruttorio: la commissione di gara aveva rilevato una carenza documentale di Granchi S.r.l., segnatamente l’omessa produzione del modello M1 relativo ai requisiti tecnici speciali del gruppo di progettazione. Attivato il soccorso istruttorio, la società aveva integrato la documentazione, ma il RUP aveva nuovamente contestato il mancato raggiungimento della soglia richiesta dal disciplinare per la categoria di lavori V.02. Solo in una seconda fase, Granchi produceva un certificato integrativo riferito a un servizio per ammontare idoneo, ma ormai oltre il primo termine concesso.

Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del TAR, ritenendo che nel caso di specie la vicenda presentasse elementi di peculiarità: il servizio "Aeroporto Colombo" era già menzionato nell’offerta tecnica e tutta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti da parte del raggruppamento ITEC era già in possesso della stazione appaltante alla data di scadenza delle offerte. L’integrazione, pertanto, non rappresentava una modifica inammissibile, ma una chiarificazione possibile tramite soccorso istruttorio, come previsto dalla clausola 5 del disciplinare e secondo il principio della fiducia pubblica (art. 2 Codice dei Contratti).

Elemento centrale della motivazione è il richiamo ai principi del nuovo Codice dei contratti pubblici: il soccorso istruttorio, calibrato sulla massima partecipazione e sulla collaborazione tra amministrazione e operatori, consente la sanatoria di irregolarità essenziali se i requisiti risultano posseduti nei termini di legge. Il divieto di commistione fra offerta tecnica e documentazione amministrativa, ricordato dall’appellante, non ha carattere assoluto e non può essere applicato in chiave formalistica laddove non incida sulla parità tra i concorrenti o sull’equilibrio procedurale.

La sentenza, quindi, conclude che l’esclusione imposta dalla stazione appaltante si sia tradotta in un mero formalismo, poiché Granchi era in possesso dei requisiti alla data utile e nessun pregiudizio sostanziale era intervenuto sulla regolarità della procedura. L’appello di TMG S.p.A. viene respinto e la sentenza del TAR confermata con compensazione delle spese tra le parti per la particolarità e l’indubbia complessità fattuale della controversia.