Paolo Beltrami S.p.A. ottiene l’annullamento dell’escussione della cauzione per automaticità illegittima
Pubblicato il: 7/5/2025
Gli avvocati Elena Pontiroli e Salvatore Alberto Romano hanno assistito Paolo Beltrami S.p.A.; il Comune di Milano è stato rappresentato dagli avvocati Giuseppe Lepore, Antonello Mandarano, Stefania Pagano e Sara Pagliosa.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5344/2025 (RG 7942/2016), ha accolto il ricorso dell’impresa Paolo Beltrami S.p.A., annullando i provvedimenti del Comune di Milano che disponevano l’esclusione dalla procedura di gara, l’escussione automatica della cauzione provvisoria e la segnalazione all’ANAC per la presentazione di un preventivo "non veridico".
Il caso riguarda l’appalto per il risanamento della Scuola Primaria di Viale Puglie 14, nell’ambito del quale Beltrami era stata esclusa a seguito del rilievo di un preventivo falso relativo a una voce minoritaria dei lavori, predisposto da un tecnico esterno.
Il TAR Lombardia, prima sede del ricorso, aveva affermato la responsabilità oggettiva dell’operatore economico anche rispetto ai comportamenti di soggetti esterni incaricati della documentazione di gara, richiamando il principio di autoresponsabilità (art. 1228 c.c.).
Tuttavia, in appello, Beltrami ha lamentato la violazione dell’art. 75 del d.lgs. 163/2006 proprio per l’automatismo dell’escussione della cauzione, sostenendo che la sanzione presuppone almeno un comportamento negligente direttamente imputabile e che il caso concreto esulava da questa fattispecie.
L’elemento giuridico decisivo della controversia è stato rappresentato dal rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea avente ad oggetto la compatibilità del meccanismo automatico di escussione della cauzione con i principi di proporzionalità e parità di trattamento sanciti dal diritto europeo. La recente sentenza della Corte (26 settembre 2024, cause riunite C-403/23 e C-404/23) ha affermato che non è conforme alla normativa un automatismo che prescinda da una valutazione individuale sulla gravità e sulla rilevanza della violazione, in ragione del principio di proporzionalità e dei principi sanciti dalla direttiva 2004/18.
Il Consiglio di Stato ha rilevato che l’art. 48 d.lgs. 163/2006, così come interpretato dalla giurisprudenza nazionale al momento dei fatti, non poteva essere applicato nella parte in cui prevedeva l’escussione automatica senza valutazione individuale nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari. Il giudice ha quindi disposto l’annullamento dei provvedimenti impugnati, precisando che l’esclusione dalla procedura può essere il presupposto per la valutazione della singola posizione, ma non un automatismo sanzionatorio.
Per tale ragione, i provvedimenti emessi dal Comune di Milano sono stati riformati e il ricorso di primo grado accolto, con integrale compensazione delle spese data la novità e la complessità della questione, nonché il decisivo intervento della giurisprudenza europea a definizione della controversia.