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Dazn Media fuori dall’intesa: il Consiglio di Stato annulla la sanzione dell’AGCM


Pubblicato il: 7/5/2025

L’Avvocato Stefano Grassani ha affiancato Telecom Italia S.p.A. Gli Avvocati Giuseppe Guizzi e Ilaria Pagni hanno rappresentato Wind-Tre S.p.A. L’Avvocato Elisabetta Pistis ha difeso Fastweb S.p.A. Gli Avvocati Francesca Angeloni, Stefano Calabretta, Emilio De Giorgi ed Emanuela Cocco hanno patrocinato Sky Italia S.r.l. Gli Avvocati Filippo Pacciani, Vito Auricchio e Valerio Mosca hanno rappresentato Iliad Italia S.p.A. Gli Avvocati Nico Moravia, Maurizio Pinnarò e Gian Luca Zampa hanno assistito Dazn Media Services S.r.l. e Dazn Limited.

Con sentenza n. 5357/2025, pubblicata il 19 giugno 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, ha parzialmente riformato la decisione del TAR Lazio n. 9315/2024, accogliendo in parte i ricorsi proposti da Dazn Media Services S.r.l. e Dazn Limited, e respingendo integralmente quello di Telecom Italia S.p.A., in merito al provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) n. 30699 del 28 giugno 2023, che aveva sanzionato le società per un’intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell’art. 101 TFUE.

La vicenda trae origine dall’accordo del 27 gennaio 2021 tra Dazn Limited e Telecom, stipulato in vista della gara per l’assegnazione dei diritti televisivi della Serie A. L’accordo prevedeva, tra l’altro, l’esclusiva a favore di Telecom per la distribuzione del servizio Dazn in modalità “hard bundle” e “à la carte”, con divieto per Dazn di stipulare accordi analoghi con altri operatori concorrenti. L’AGCM aveva ritenuto tali clausole lesive della concorrenza, sanzionando Telecom per 760.776,82 euro e Dazn Limited e Dazn Media in solido per 7.240.250,84 euro.

Il Consiglio di Stato ha confermato la natura anticoncorrenziale dell’accordo, qualificandolo come intesa restrittiva per oggetto, in quanto idoneo a chiudere il mercato della distribuzione dei contenuti audiovisivi sportivi e a conferire a Telecom un indebito vantaggio competitivo nel mercato della connettività. È stata ritenuta corretta la qualificazione dell’accordo come orizzontale, escludendo l’applicabilità delle esenzioni previste dal Regolamento VBER e dell’art. 101, par. 3, TFUE, per difetto dei requisiti di indispensabilità e beneficio per i consumatori.

Tuttavia, il Collegio ha accolto il nono motivo del ricorso di Dazn Media, escludendone la responsabilità per l’intesa. È stato rilevato che Dazn Media non aveva sottoscritto il “Deal Memo” né vi aveva partecipato attivamente, e che la sua mera appartenenza al gruppo Dazn non era sufficiente a fondare una responsabilità solidale, in assenza di un effettivo contributo alla condotta illecita. Di conseguenza, è stato annullato il provvedimento dell’AGCM nella parte in cui imputava la sanzione anche a Dazn Media.

Inoltre, il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente il settimo motivo del ricorso di Dazn Limited, annullando il provvedimento nella parte in cui computava integralmente le vendite dirette del servizio Dazn nella base di calcolo della sanzione, senza distinguere tra quelle derivanti dall’accordo e quelle riconducibili all’aggiudicazione dei diritti televisivi. L’AGCM dovrà ora riesercitare il potere sanzionatorio, verificando l’effettiva incidenza dell’accordo sulle vendite dirette.

La sentenza ha infine confermato la legittimazione ad agire di Fastweb e Sky, intervenienti nel procedimento antitrust, e ha respinto i ricorsi incidentali di Fastweb volti a ottenere l’accertamento di un abuso di posizione dominante da parte di Telecom, ritenendo corretta la qualificazione della condotta come intesa bilaterale.

La decisione rappresenta un importante chiarimento in materia di responsabilità antitrust infragruppo e di delimitazione del perimetro soggettivo delle intese restrittive, riaffermando la necessità di un effettivo coinvolgimento nella condotta illecita per l’imputazione della sanzione.