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Agenzia delle Entrate ottiene rinvio in Cassazione contro Visentin Sistemi


Pubblicato il: 6/24/2025

L’Avvocato Francesco D'Ayala Valva, affiancato all’udienza dall’avv. Antonio Marincolo, ha assistito Visentin Sistemi Srl.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 15819 del 2025 (RG 25005/2016), ha accolto il ricorso incidentale promosso dall’Agenzia delle Entrate contro Visentin Sistemi Srl, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto per un nuovo esame. La decisione arriva a valle di una lunga vicenda che aveva visto la società contribuente contestare accertamenti emessi per gli anni 2007 e 2008 a seguito di indagini relative a fatture e operazioni ritenute oggettivamente inesistenti, originatesi dalla segnalazione della Direzione Provinciale di Padova e formalizzate dalla Direzione Provinciale di Treviso.

Nel merito, Visentin Sistemi aveva impugnato gli avvisi di accertamento, ottenendo in primo grado una riduzione delle pretese fiscali del 50%. In appello, però, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto aveva rigettato la domanda della contribuente, confermando la fondatezza delle presunzioni dell’Agenzia e la legittimità della ricostruzione dell’imponibile e del diniego alla detrazione IVA per operazioni ritenute fittizie o inesistenti.

Elemento giuridico chiave è stato il tema della motivazione degli atti impositivi: secondo la Suprema Corte, la Commissione regionale ha correttamente ritenuto che gli avvisi di accertamento fossero esaustivi del loro contenuto, in quanto riproducevano gli elementi essenziali della contestazione senza necessità di allegare tutti gli atti richiamati dalla segnalazione della DP di Padova. La Cassazione ha chiarito che la motivazione per relationem è ammessa quando l’atto notificato riproduca il contenuto essenziale dei documenti citati e che l’allegazione integrale è richiesta solo se manca tale riproduzione o se il contribuente non ne abbia già conoscenza. Non vi è, dunque, automatismo nel dover allegare ogni atto richiamato né la loro mancata allegazione vale di per sé a viziare l’avviso.

Un altro rilevante profilo giuridico riguardava la validità della sottoscrizione degli avvisi: la Corte ha affermato che le contestazioni sulle qualifiche dei firmatari e sulle deleghe sono superabili con la produzione della delega anche in corso di causa e che la sottoscrizione è valida se apposta da funzionari apicali secondo gli ordinari criteri organizzativi dell’Agenzia.

Sul piano sostanziale, la Corte ha sottolineato come, in tema di IVA e imposte sui redditi, in presenza di operazioni oggettivamente inesistenti dimostrate anche solo per presunzioni semplici, sia onere del contribuente provare l’effettiva esistenza delle stesse. La mera produzione contabile o la regolare movimentazione finanziaria, secondo la consolidata giurisprudenza richiamata, non bastano a ribaltare l’accertamento in fatto operato dall’amministrazione e confermato dai giudici di merito. Il rifiuto della detrazione IVA per operazioni inesistenti, anche sotto regime di reverse charge, è stato ritenuto conforme alle regole nazionali e comunitarie.

L’unico motivo ritenuto fondato dalla Suprema Corte è quello avanzato dall’Agenzia delle Entrate con il ricorso incidentale: la CTR del Veneto aveva omesso di pronunciarsi sull’appello incidentale dell’Ufficio contro la riduzione della pretesa impositiva disposta dalla Commissione provinciale in primo grado. Da qui la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio, con le relative determinazioni anche sulle spese del giudizio di legittimità.

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