Brenntag S.p.A. ottiene la cassazione delle sentenze su IRES e ritenute, la Corte impone nuovo esame sulla qualifica di beneficiario effettivo
Pubblicato il: 6/26/2025
Gli Avvocati Andreina Gastaldo e Clino De Ieso hanno assistito Brenntag Spa.
Con le sentenze n. 16246 e n. 16248 del 2025, pubblicate il 17 giugno 2025, la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, ha accolto i ricorsi proposti rispettivamente dall’Agenzia delle Entrate e dalla Brenntag Spa, cassando due decisioni della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia (sentenze n. 2373/2023 e n. 2796/2022) e rinviando entrambe le cause per nuovo esame.
Le controversie riguardano l’omesso versamento delle ritenute sugli interessi passivi corrisposti dalla Brenntag Spa alla holding olandese del gruppo, in relazione agli anni d’imposta 2013, 2014 e 2016. L’Amministrazione finanziaria aveva contestato l’assenza della qualifica di beneficiario effettivo in capo alla holding, ritenendola un soggetto interposto, e aveva quindi disconosciuto l’applicazione del regime di esenzione previsto dalla Direttiva 2003/49/CE.
Nel giudizio relativo all’anno 2016 (sentenza n. 16246/2025), la Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, censurando la decisione della CTR lombarda che aveva ritenuto assorbente l’esistenza di un giudicato esterno formatosi tra le stesse parti per l’anno 2009. La Suprema Corte ha chiarito che il giudicato esterno non può estendersi a situazioni non identiche, soprattutto in assenza di una specifica ratio decidendi nella sentenza invocata. Ha inoltre ribadito che l’interpretazione giuridica non può vincolare altri giudici, in assenza del principio dello stare decisis nell’ordinamento italiano.
Nel giudizio relativo agli anni 2013 e 2014 (sentenza n. 16248/2025), la Cassazione ha accolto i motivi di ricorso della Brenntag Spa, rilevando plurimi vizi nella motivazione della sentenza impugnata. In particolare, la CTR non ha adeguatamente motivato il rigetto della qualifica di beneficiario effettivo in capo alla holding olandese, né ha valutato la possibile applicazione del principio del look through approach, secondo cui l’esenzione dalla ritenuta permane se il beneficiario finale è un soggetto stabilito nell’Unione europea. La Corte ha richiamato la giurisprudenza unionale e nazionale in materia, sottolineando la necessità di un’analisi concreta e articolata, fondata sui test del “dominion”, del “business purpose” e dell’“attività economica sostanziale”.
Inoltre, la Cassazione ha accolto anche il motivo relativo alle sanzioni, rilevando che la CTR non ha motivato adeguatamente la sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa e non ha valutato l’eventuale assorbimento delle sanzioni per l’anno 2013 rispetto a quelle già irrogate per annualità precedenti, né l’applicazione dello ius superveniens.
Le due decisioni confermano l’importanza di un accertamento rigoroso e individualizzato della qualifica di beneficiario effettivo nei flussi finanziari infragruppo, e ribadiscono che il giudicato esterno non può sostituirsi all’analisi del merito nei singoli periodi d’imposta. Entrambe le cause sono state rinviate alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai principi espressi.

