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Il Comune di Spilamberto ottiene la conferma del credito IMU contro Polis SGR


Pubblicato il: 6/27/2025

L’avvocato Marco Zanasi ha rappresentato il Comune di Spilamberto. L’avvocato Marco Di Siena ha assistito Polis SGR S.p.A.

Con la sentenza n. 16421 del 2025, pubblicata il 18 giugno 2025, la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, ha rigettato il ricorso proposto da Polis SGR S.p.A. contro la sentenza n. 336/2024 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, confermando la legittimità dell’ingiunzione di pagamento emessa dal Comune di Spilamberto per l’IMU dovuta sugli immobili del fondo immobiliare “Il Vignola” per gli anni 2015-2017.

La vicenda ruota attorno alla questione della soggettività passiva dell’IMU in relazione agli immobili appartenenti a un fondo comune di investimento immobiliare. La società ricorrente sosteneva che, essendo il fondo privo di personalità giuridica e dotato di autonomia patrimoniale, non potesse essere la SGR a rispondere del tributo, soprattutto in considerazione della successiva apertura della liquidazione giudiziale del fondo nel 2022.

La Corte ha respinto tale impostazione, ribadendo il principio secondo cui i fondi comuni di investimento, pur essendo patrimoni separati, non hanno soggettività giuridica e non possono essere considerati soggetti passivi d’imposta. L’IMU, in quanto imposta patrimoniale, grava sul soggetto formalmente intestatario dell’immobile, che nel caso di specie è la società di gestione. La responsabilità della SGR è limitata al patrimonio del fondo, ma ciò non esclude l’obbligo di pagamento, salvo che venga dimostrato il superamento di tale limite, circostanza non prospettata nel caso in esame.

La Corte ha inoltre chiarito che la liquidazione giudiziale del fondo, avvenuta successivamente agli anni d’imposta oggetto del contenzioso, non incide sulla legittimità della pretesa tributaria. Ha anche escluso la sussistenza di una doppia imposizione, rilevando che l’ammissione del credito IMU al passivo della procedura concorsuale non estingue l’obbligazione.

Infine, è stato ritenuto infondato anche il motivo relativo alla determinazione dell’imponibile, poiché il valore dell’immobile era stato determinato sulla base delle dichiarazioni della stessa contribuente, senza che vi fosse stata alcuna rettifica successiva.

La sentenza conferma l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la società di gestione del risparmio è soggetto passivo dell’IMU per gli immobili del fondo, nei limiti del patrimonio separato, e rafforza la distinzione tra la disciplina dei tributi locali e quella dell’IVA, alla quale non può essere estesa la logica del beneficiario effettivo.