Lufthansa e Autorità dei Trasporti trovano un punto d’incontro, estinto il giudizio sul contributo di vigilanza
Pubblicato il: 7/7/2025
L’avvocato Fabio Luigi Arrigoni ha assistito Lufthansa Linee Aeree Germaniche, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Swiss International Air Lines Ltd e Lufthansa Cargo.
Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, con sentenza n. 5400/2025 (RG n. 9179/2021), ha dichiarato estinto il contenzioso tra Lufthansa (assieme alle controllate Austrian Airlines, Brussels Airlines, Swiss International Air Lines Ltd e Lufthansa Cargo) e l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) riguardante il contributo dovuto dagli utenti degli aeroporti al finanziamento dell’autorità di vigilanza.
La vicenda trae origine dalla contestazione, promossa dalle compagnie aeree del gruppo Lufthansa, della normativa nazionale che imponeva a loro carico un contributo non correlato al costo effettivo dei servizi resi dall’ART, sollevando dubbi di legittimità rispetto ai principi dettati dalla direttiva europea 2009/12/CE. In particolare, il giudizio era stato sospeso in attesa della pronuncia pregiudiziale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (C-204/23), interpellata sulla corretta interpretazione dell’articolo 11, paragrafo 5, della suddetta direttiva.
Con sentenza pubblicata il 25 aprile 2024, la Corte di Giustizia UE ha precisato che la normativa nazionale può prevedere che il finanziamento dell’autorità di vigilanza sia garantito da un contributo a carico degli utenti aeroportuali, anche senza correlazione al costo dei servizi, a condizione che sia rispettato il principio di proporzionalità e di non discriminazione. Inoltre, ha affermato che detto contributo può essere imposto anche a utenti non stabiliti nello Stato membro.
Preso atto di tale pronuncia e del decorso del termine, sia ART che Lufthansa hanno chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a., per cessazione della materia del contendere. Il Consiglio di Stato ha pertanto accolto l’istanza con compensazione integrale delle spese, chiudendo così una controversia che aveva sollevato questioni interpretative di rilievo sul finanziamento delle autorità di vigilanza nel settore aeroportuale.

