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GSE ottiene conferma del diniego agli incentivi per impianto eolico


Pubblicato il: 7/7/2025

Gli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci e Antonio Pugliese hanno assistito Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.; l'avvocato Carlo Comandè ha rappresentato New Energy s.r.l.

Con sentenza n. 5429/2025, pubblicata il 23 giugno 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, ha respinto l’appello proposto da New Energy s.r.l. (RG n. 5352/2024) avverso la sentenza del TAR Lazio n. 8055/2024, confermando il diniego del GSE all’accesso agli incentivi previsti dal d.m. 4 luglio 2019 per un impianto eolico sito nel Comune di San Gregorio Magno.

La vicenda trae origine dalla richiesta di incentivazione presentata da New Energy nel 2020, relativa a un impianto la cui installazione risaliva al 2011, ma che, secondo la società, sarebbe entrato in esercizio solo nel 2020, dopo la sostituzione di una turbina difettosa e il completamento di opere accessorie. Il GSE, tuttavia, ha ritenuto che l’impianto fosse entrato in esercizio già nel 2011, come risultante dal sistema GAUDÌ, e ha negato l’accesso agli incentivi, riservati agli impianti entrati in esercizio dopo il 1° gennaio 2013.

Il Consiglio di Stato ha confermato la correttezza della decisione del GSE e del TAR, chiarendo che la definizione di “entrata in esercizio” contenuta nel regolamento operativo del d.m. 2019 prevale su quella del d.m. 2016, e che la data rilevante è quella del primo funzionamento in parallelo con il sistema elettrico, come registrata nel sistema GAUDÌ. La documentazione prodotta da New Energy, inclusa una perizia tecnica, non ha fornito elementi probatori sufficienti a dimostrare che l’impianto fosse non funzionante alla data indicata nel sistema GAUDÌ (14 settembre 2011).

Il Collegio ha inoltre escluso che la risposta fornita dal GSE a un quesito preliminare potesse generare un legittimo affidamento, trattandosi di una valutazione astratta e condizionata alla verifica dei requisiti di legge. Ha altresì ritenuto adeguata la motivazione del provvedimento di diniego, in quanto le osservazioni presentate dalla società non hanno apportato elementi nuovi o documentati.

In conclusione, l’appello è stato respinto e New Energy è stata condannata al pagamento delle spese del grado di giudizio, liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori di legge.