GSE ottiene il via libera sul diniego agli incentivi eolici contro Energia Vitale
Pubblicato il: 7/7/2025
L’avvocato Germana Cassar ha assistito Energia Vitale S.r.l. Gli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci e Antonio Pugliese hanno rappresentato GSE – Gestore Servizi Energetici S.p.A.
Con sentenza n. 5435/2025, pubblicata il 23 giugno 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, ha respinto l’appello proposto da Energia Vitale S.r.l. (RG n. 6762/2024) avverso la sentenza del TAR Lazio n. 10838/2024, confermando la legittimità del diniego opposto dal GSE alla richiesta di accesso agli incentivi per l’impianto eolico FER104706, sito nel Comune di Naro (AG), per una potenza di 0,060 MW.
La vicenda trae origine da una complessa sequenza di provvedimenti con cui il GSE ha negato l’accesso agli incentivi, ritenendo che l’impianto in questione fosse parte di un’operazione di artato frazionamento, in quanto riconducibile a un’unica iniziativa imprenditoriale insieme agli impianti FER102969 e FER102970, già in esercizio e collocati sulla medesima particella catastale. Energia Vitale ha sostenuto che l’impianto FER104706 fosse nuovo, con una configurazione impiantistica distinta e una diversa autorizzazione, e che la data di entrata in esercizio dovesse essere fissata al 22 dicembre 2017, data di ultimazione dei lavori.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate tutte le censure sollevate dalla società appellante. In particolare, ha confermato che la data di entrata in esercizio rilevante ai fini dell’accesso agli incentivi è quella del 30 maggio 2017, come dichiarata dalla stessa società nella domanda di incentivazione, e che le modifiche successive all’impianto non ne mutano la natura. Inoltre, ha ribadito che la collocazione dei contatori di scambio e dei punti di connessione (POD) sulla medesima particella catastale è elemento sufficiente a configurare l’esistenza di un unico impianto, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. b) del d.m. 23 giugno 2016.
Il Collegio ha richiamato una consolidata giurisprudenza secondo cui il contatore di scambio è parte integrante dell’impianto, essendo funzionale alla quantificazione dell’energia incentivabile, e ha ritenuto che la coincidenza delle date di entrata in esercizio e di richiesta di accesso agli incentivi tra gli impianti coinvolti costituisca ulteriore indice dell’artato frazionamento.
È stata altresì esclusa la sussistenza di un obbligo del GSE di pronunciarsi sull’istanza di riesame, trattandosi di esercizio discrezionale del potere di autotutela, e non è stata ravvisata alcuna violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, essendo sufficiente la motivazione sintetica del provvedimento impugnato.
In conclusione, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e la domanda risarcitoria proposta da Energia Vitale, condannando la società al pagamento delle spese del grado di giudizio in favore del GSE, liquidate in euro 5.000,00 oltre accessori di legge.

