Il Consiglio di Stato conferma la linea del GSE sugli incentivi rinnovabili
Pubblicato il: 7/7/2025
L’Avvocato Andrea Sticchi Damiani ha assistito la società Graziella Wind S.r.l. nei tre giudizi riuniti. Il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. è stato rappresentato dagli Avvocati Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci, Antonio Pugliese, Enrico Campagnano e Fabio Garella.
Con le sentenze nn. 5436, 5437 e 5439 del 2025, pubblicate il 23 giugno 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, ha respinto tre distinti appelli proposti da Graziella Wind S.r.l. (RG nn. 5110/2024, 5605/2024 e 5606/2024), confermando i dinieghi del GSE all’accesso agli incentivi previsti dal d.m. 23 giugno 2016 per impianti eolici onshore siti nei Comuni di Tarsia, Melfi e Borgia.
In tutti i casi, il GSE aveva rilevato la sussistenza di un artato frazionamento, ritenendo che gli impianti formalmente distinti fossero in realtà riconducibili a un’unica iniziativa imprenditoriale, con potenza cumulata superiore alla soglia di 60 kW prevista per l’accesso diretto agli incentivi. Le decisioni si fondano su due presupposti: la contiguità oggettiva degli impianti, desunta dalla collocazione dei punti di connessione (POD) e dei contatori di scambio sulla medesima particella catastale, e la riconducibilità soggettiva degli impianti a un unico centro decisionale, rappresentato dalla medesima compagine societaria o da soggetti con ruoli gestionali coincidenti.
Il Collegio ha ribadito che, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. b), del d.m. 2016, gli impianti nella disponibilità di soggetti in sostanziale collegamento societario devono essere considerati come un unico impianto. Ha inoltre chiarito che la data rilevante per valutare la sussistenza dell’artato frazionamento è quella di entrata in esercizio, momento in cui si conclude l’investimento e si determina la tariffa incentivante applicabile.
Le censure sollevate da Graziella Wind, relative alla pretesa irrilevanza della localizzazione dei POD, all’insussistenza del collegamento soggettivo tra le società coinvolte, alla violazione del principio del silenzio assenso e all’indebito sindacato del GSE sui titoli abilitativi, sono state tutte ritenute infondate. Il Consiglio ha confermato che il GSE non ha sindacato la legittimità dei titoli edilizi, ma ha esercitato il proprio potere di verifica dei requisiti per l’accesso agli incentivi, come previsto dall’art. 42 del d.lgs. 28/2011.
In ciascuna delle tre sentenze, il Consiglio di Stato ha condannato Graziella Wind S.r.l. al pagamento delle spese del grado di giudizio in favore del GSE, liquidate in euro 5.000,00 oltre accessori di legge, compensando le spese nei confronti dei Ministeri.

