Il GSE ottiene ragione sul diniego di incentivi per eolico a Tarsia
Pubblicato il: 7/8/2025
L’avvocato Andrea Sticchi Damiani ha rappresentato Immobil S.r.l.; gli avvocati Anna Romano, Filippo Arturo Satta e Antonio Pugliese hanno assistito il GSE – Gestore dei servizi energetici S.p.A.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5440/2025 (n.r.g. 7430/2024), ha definitivamente respinto l’appello proposto da Immobil S.r.l. contro il GSE – Gestore dei servizi energetici S.p.A., confermando il rigetto della richiesta di accesso diretto agli incentivi previsti dal D.M. 23 giugno 2016 per la nuova costruzione di un impianto eolico onshore nel comune di Tarsia.
La vicenda nasce dal diniego opposto dal GSE, che ha ritenuto sussistente la fattispecie di artato frazionamento dell'impianto eolico, configurando quindi una potenza cumulata superiore alla soglia dei 60 kW richiesta per l'accesso diretto alle tariffe incentivanti.
La tesi della società ricorrente, che contestava la sussistenza di tale frazionamento e la rilevanza della localizzazione dei contatori di scambio, è stata smentita dai giudici. Elemento centrale della controversia è stata l’individuazione della nozione di “impianto” e la valutazione dei presupposti soggettivi e oggettivi dell’artato frazionamento.
Il Consiglio di Stato ha ribadito che, secondo il quadro normativo e giurisprudenziale applicabile, i misuratori di energia e gli impianti per la connessione alla rete fanno parte a pieno titolo dell’impianto e la loro ubicazione sulla medesima particella catastale integra la contiguità richiesta dal D.M. 2016.
Inoltre, il Collegio ha sottolineato che il requisito soggettivo dell’artato frazionamento deve essere valutato alla data di entrata in esercizio degli impianti, momento in cui gli stessi erano nella titolarità di un unico soggetto (Graziella Wind S.r.l.), anche se successivamente trasferiti ad altra società. Questa impostazione garantisce il rispetto del principio di equa remunerazione degli investimenti e la proporzionalità inversa tra potenza dell’impianto e l’incentivo concesso. Rigettata anche la doglianza relativa alla formazione del silenzio-assenso, in quanto il procedimento per l’accesso agli incentivi per energia da fonti rinnovabili ricade tra quelli esclusi dalla disciplina generale del silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20, comma 4, l. 241/1990, trattandosi di materia ambientale.
Non accolte neppure le censure in ordine a un presunto indebito sindacato del GSE sui titoli abilitativi rilasciati dalle amministrazioni locali: il GSE, secondo la sentenza, ha esercitato un potere previsto ex lege e la qualificazione unitaria dell’impianto competeva alla sua valutazione, prescindendo dai titoli edilizi comunali.
Con questa decisione, il Consiglio di Stato conferma il consolidamento dei criteri sostanziali e temporali nell’identificazione dell’artato frazionamento, con incisive ricadute sulla possibilità di accedere agli incentivi per gli impianti eolici di piccola taglia. Il GSE è stato inoltre riconosciuto avente diritto al rimborso delle spese di giudizio, mentre nulla è stato disposto a favore delle amministrazioni non costituite.

