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Il Consiglio di Stato conferma la decadenza della VIA per la discarica di Montignoso-Pietrasanta


Pubblicato il: 7/8/2025

Gli avvocati Marcello Cecchetti, Marcello Clarich e Andrea Fantappiè hanno rappresentato Programma Ambiente Apuane s.p.a.; gli avvocati Lucia Bora e Fabio Ciari hanno assistito la Regione Toscana; l’avvocato Nicola Marcuccetti ha rappresentato il Comune di Montignoso e l’avvocato Domenico Iaria ha rappresentato il Comune di Pietrasanta.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5466/2025 (ricorso n. 7351/2022), ha confermato il diniego della Regione Toscana per il rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) alla società Programma Ambiente Apuane s.p.a., gestore della discarica di rifiuti speciali non pericolosi e materiali contenenti amianto situata tra i Comuni di Montignoso e Pietrasanta.

Il procedimento origina dal diniego regionale a seguito della scadenza della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) rilasciata nel 2011 e dalla conseguente richiesta della società per il rinnovo dell’AIA per l’esercizio delle fasi 2 e 3 della discarica. La società ha fondato la propria impugnazione sull'assunto che la VIA del 2011 non sarebbe scaduta con il decorso del quinquennio previsto, poiché avrebbe dovuto ritenersi sufficiente la messa in esercizio della discarica entro tale termine, e non il completamento integrale del progetto. Sosteneva inoltre il legittimo affidamento generato da precedenti comportamenti regionali e la contraddittorietà dell’azione amministrativa.

La IV Sezione del Consiglio di Stato ha valutato decisivi i precisi termini di durata dei provvedimenti di VIA e la necessità che, decorso tale termine senza il compiuto completamento del progetto valutato (comprendente nel caso di specie sia conferimenti ulteriori che necessarie opere strutturali relative alle fasi 2 e 3), venga reiterata la VIA in funzione della tutela dell’ambiente e secondo i principi di precauzione sanciti sia dalle normative nazionali sia da quelle unionali.

Nella sentenza si sottolinea che l’interpretazione propugnata dalla ricorrente contrasterebbe col dato letterale e con la ratio delle limitazioni temporali, ponendo in secondo piano la natura stessa della VIA quale procedura di valutazione ex ante dell’impatto ambientale riferita all’intero progetto. Di conseguenza, la realizzazione dell’intero progetto — non la sola messa in esercizio di una delle sue parti — è la condizione per la persistenza degli effetti del provvedimento di VIA. La decisione richiama, inoltre, la costante giurisprudenza nazionale e unionale circa la funzione distinta e complementare tra VIA e AIA: la prima per la valutazione di compatibilità ambientale, la seconda per la gestione dell’impianto.

Il Consiglio di Stato ha reputato infondati anche gli ulteriori motivi di appello relativi alla presunta carenza di motivazione del provvedimento impugnato e alla domanda subordinata di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE. I giudici hanno evidenziato l’adeguatezza della motivazione regionale e la conformità del sistema italiano ai principi e alle direttive europee in materia.

Pertanto, è stata confermata integralmente la decisione del TAR Toscana n. 702/2022 e la soccombenza della società Programma Ambiente Apuane s.p.a. sulle proprie pretese di rinnovazione delle autorizzazioni ambientali, sancendo che per la prosecuzione del progetto nelle ulteriori fasi sarà necessaria una nuova VIA alla luce del contesto e delle tecnologie più attuali. Le spese del giudizio sono state compensate per la complessità della vicenda.