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Consorzio Centro Sportivo Meridionale ottiene gli interessi sul credito contro Fibe


Pubblicato il: 7/8/2025

L’Avvocato Benedetto Giovanni Carbone e l’Avvocato Ennio Magrì hanno assistito Fibe S.p.A., in proprio e quale incorporante Fibe Campania S.p.A. L’Avvocato Eugenio Caterina e l’Avvocato Marcello Fortunato hanno rappresentato il Consorzio “Centro Sportivo Meridionale – Bacino SA3”. L’Avvocato Ugo Cornetta ha rappresentato la Provincia di Salerno.

Con sentenza n. 5468/2025, pronunciata il 19 dicembre 2024 e pubblicata il 23 giugno 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, ha respinto l’appello principale proposto da Fibe S.p.A. avverso la sentenza del T.A.R. Lazio n. 13611/2022, confermando la condanna al pagamento in favore del Consorzio Centro Sportivo Meridionale – Bacino SA3 per prestazioni di stoccaggio rifiuti rese nel periodo gennaio-giugno 2008, e accogliendo parzialmente l’appello incidentale del Consorzio, riconoscendo gli interessi legali sul credito maturato.

La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli del 2009, con cui Fibe era stata condannata al pagamento di oltre 860.000 euro per prestazioni rese dal Consorzio SA3 durante la gestione emergenziale dei rifiuti in Campania. A seguito di opposizione, il Tribunale aveva ridotto l’importo a circa 583.000 euro, limitando la propria giurisdizione al periodo anteriore al 31 dicembre 2007 e rimettendo al giudice amministrativo la cognizione per il periodo successivo.

Il T.A.R. Lazio, investito della causa in sede di riassunzione, aveva accolto la domanda del Consorzio per il periodo gennaio-giugno 2008, condannando Fibe al pagamento di 280.045,20 euro, ma rigettando la richiesta di interessi e la domanda riconvenzionale di manleva proposta da Fibe nei confronti della Presidenza del Consiglio. Fibe ha quindi proposto appello, articolando motivi incentrati su presunti errori procedurali, violazione del giudicato, difetto di legittimazione passiva e diritto al rimborso delle somme versate.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati tutti i motivi di appello. In particolare, ha confermato la legittimazione passiva di Fibe anche per il periodo successivo al 31 dicembre 2007, rilevando che la società, pur operando nell’ambito della gestione commissariale, ha assunto obbligazioni dirette nei confronti del Consorzio. Ha inoltre escluso la sussistenza di un giudicato favorevole a Fibe, chiarendo che la sentenza del Tribunale di Napoli si era limitata a declinare la giurisdizione per il periodo post-2007, senza statuizioni di merito.

Quanto alla domanda di rimborso, il Collegio ha ribadito la necessità della preventiva rendicontazione prevista dall’O.P.C.M. n. 3479/2005, ritenendo prevalenti le esigenze di correttezza contabile e prevenzione di duplicazioni creditorie, già verificatesi in passato. È stata confermata l’avvenuta soddisfazione del credito di Fibe per il periodo anteriore al 2008, mentre per il periodo successivo il diritto al rimborso è stato subordinato alla presentazione della documentazione giustificativa.

Accogliendo l’appello incidentale del Consorzio, il Consiglio ha riformato la sentenza del T.A.R. nella parte in cui aveva negato gli interessi legali, riconoscendo che il credito, pur riferito allo stesso rapporto obbligatorio, costituisce una porzione autonoma rispetto a quella già oggetto di giudicato, e che gli interessi decorrono decorsi 120 giorni dal ricevimento delle fatture, tempo ritenuto congruo per completare la procedura di rendicontazione.

In conclusione, la sentenza n. 5468/2025 del Consiglio di Stato rappresenta un importante chiarimento in materia di responsabilità contrattuale nell’ambito della gestione emergenziale dei rifiuti, riaffermando la responsabilità diretta del soggetto esecutore e la necessità di rigorose procedure contabili per il riconoscimento dei crediti restitutori.