Arga Medicali ottiene conferma sull’esclusione di Draeger nella gara per sistemi di anestesia
Pubblicato il: 7/8/2025
Gli avvocati Alfredo Gualtieri e Demetrio Verbaro hanno rappresentato Arga Medicali s.r.l.; l’avvocato Riccardo Carboni ha assistito Draeger Italia s.p.a.
Con sentenza n. 5472/2025, pubblicata il 23 giugno 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Terza, ha respinto l’appello proposto da Draeger Italia S.p.A. avverso la sentenza del T.A.R. Calabria n. 1795/2024, confermando l’illegittimità dell’aggiudicazione in suo favore della gara per la fornitura di 15 sistemi di anestesia bandita dall’Azienda Ospedaliera Universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro.
La vicenda trae origine dalla procedura negoziata sopra soglia, identificata con CIG 964488393B, per l’acquisto di sistemi di anestesia destinati al presidio ospedaliero “A. Pugliese”. Draeger Italia si era aggiudicata la gara con un punteggio complessivo di 91,35, superando Arga Medicali, seconda classificata con 88,13 punti. Quest’ultima ha impugnato l’aggiudicazione dinanzi al T.A.R., lamentando la mancata esclusione dell’offerta di Draeger per il mancato rispetto di alcune caratteristiche minime previste dalla lex specialis, in particolare l’assenza di integrabilità dei moduli di monitoraggio.
Il T.A.R., sulla base di una verificazione tecnica, ha accolto il ricorso, ritenendo che il sistema offerto da Draeger non rispettasse il requisito di integrabilità previsto al punto 1.2 dell’allegato A del bando, che imponeva la possibilità di integrare l’apparecchio per anestesia con moduli di monitoraggio dei parametri vitali, emodinamici, dello stato di coscienza e dell’attività neuromuscolare. Il modulo “Tofscan” offerto da Draeger, pur monitorando l’attività neuromuscolare, è risultato essere un dispositivo autonomo (“stand alone”), non integrabile con il sistema principale, e quindi non conforme al requisito richiesto.
Draeger ha impugnato la decisione, sostenendo che il concetto di integrabilità fosse stato interpretato in modo eccessivamente restrittivo e che il modulo offerto fosse comunque idoneo allo scopo. Il Consiglio di Stato ha però confermato la lettura del T.A.R., chiarendo che l’integrabilità, nel contesto della gara, non si esaurisce nella mera interconnessione fisica, ma richiede la capacità di scambio informativo tra i dispositivi, al fine di consentire una lettura simultanea e centralizzata dei parametri monitorati.
Il Collegio ha inoltre ritenuto irrilevante la mancata acquisizione da parte del T.A.R. della nota riassuntiva dell’attività della Commissione di gara, pervenuta tardivamente e non utile ai fini decisori, e ha respinto la censura relativa alla presunta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, rilevando che la doglianza sull’assenza del requisito di integrabilità era stata chiaramente formulata da Arga Medicali sin dal primo grado.
Con questa decisione, il Consiglio di Stato ha confermato l’esclusione di Draeger Italia dalla procedura e la fondatezza delle censure sollevate da Arga Medicali, riaffermando l’importanza del rispetto rigoroso delle condizioni minime tecniche previste dalla lex specialis nelle gare pubbliche. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate tra le parti, in considerazione della natura interpretativa della controversia.